mag022019
Cessione di stupefacenti: sì all'attenuante della speciale tenuità del danno (Cassazione penale, sez. VI, sentenza 27/03/2019 n° 13405)
La circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità è applicabile anche ai reati che non offendono il patrimonio, purché il fatto sia commesso per motivi di lucro e la speciale tenuità attenga anche al lucro ed all'evento dannoso o pericoloso.
Questo è quanto emerge dalla sentenza della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 27 marzo 2019, n. 13405 di cui, di seguito, si riporta il passo di maggior rilievo.
“La circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità ex art. 62, n. 4 c.p. è applicabile ad ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela. Purché il fatto risulti commesso per motivi di lucro – e cioè per acquisire, mediante l’azione delittuosa, un vantaggio patrimoniale – e purché la speciale tenuità riguardi sia il lucro (prefigurato o conseguito) sia l’evento dannoso o pericoloso”.
In particolare “è applicabile anche al reato di cessione di sostanze stupefacenti se la stessa ha procurato un lucro in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale e risulta anche compatibile con la fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5 dpr 309/1990, stante la differente natura giuridica delle due fattispecie (circostanza e titolo autonomo di reato) e la non piena coincidenza dei loro elementi costitutivi, perché l’attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. richiede, rispetto al fatto lieve, un elemento specializzante costituito dall’avere l’agente perseguito o conseguito un lucro di speciale tenuità che esclude che dallo stesso dato materiale discenda una duplicazione di benefici sanzionatori.”
Per un ulteriore approfondimento cfr. Cass. pen., Sez. VI, 31 gennaio 2018, n. 11363; Cass. pen., Sez. V, 27 gennaio 2016, n. 27874; Cass. pen., Sez. V, 12 giugno 2014, n. 44829; Cass. pen., Sez. VI, 18 gennaio 2011, n. 20937
Questo è quanto emerge dalla sentenza della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 27 marzo 2019, n. 13405 di cui, di seguito, si riporta il passo di maggior rilievo.
“La circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità ex art. 62, n. 4 c.p. è applicabile ad ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela. Purché il fatto risulti commesso per motivi di lucro – e cioè per acquisire, mediante l’azione delittuosa, un vantaggio patrimoniale – e purché la speciale tenuità riguardi sia il lucro (prefigurato o conseguito) sia l’evento dannoso o pericoloso”.
In particolare “è applicabile anche al reato di cessione di sostanze stupefacenti se la stessa ha procurato un lucro in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale e risulta anche compatibile con la fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5 dpr 309/1990, stante la differente natura giuridica delle due fattispecie (circostanza e titolo autonomo di reato) e la non piena coincidenza dei loro elementi costitutivi, perché l’attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. richiede, rispetto al fatto lieve, un elemento specializzante costituito dall’avere l’agente perseguito o conseguito un lucro di speciale tenuità che esclude che dallo stesso dato materiale discenda una duplicazione di benefici sanzionatori.”
Per un ulteriore approfondimento cfr. Cass. pen., Sez. VI, 31 gennaio 2018, n. 11363; Cass. pen., Sez. V, 27 gennaio 2016, n. 27874; Cass. pen., Sez. V, 12 giugno 2014, n. 44829; Cass. pen., Sez. VI, 18 gennaio 2011, n. 20937