feb292024
Rottamazione quater: la nuova scadenza al 15 marzo 2024
Ieri 28 febbraio 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 23 febbraio 2024, n. 18 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi) che ha differito a venerdì 15 marzo il termine per effettuare il pagamento delle prime tre rate della Definizione agevolata delle cartelle, senza oneri aggiuntivi e senza perdere i benefici della “Rottamazione-quater”.
Secondo quanto stabilito dalla norma in oggetto:
• i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata), già slittati al 18 dicembre 2023 dalla Legge n. 191/2023, si considerano tempestivi se effettuati entro venerdì 15 marzo.
• entro lo stesso termine del 15.03 è possibile pagare anche la terza rata, in scadenza il 28 febbraio 2024,
• sono differite al 15 marzo anche le prime due rate (stabilite, rispettivamente, il 31 gennaio e il 28 febbraio 2024, per le popolazioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023.
Sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/le-prossime-scadenze/ l’Agente della Riscossione informa che "per la scadenza del 15 marzo 2024 sono previsti 5 giorni di tolleranza e, quindi, il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato integralmente entro mercoledì 20 marzo 2024".
Per completezza si riporta il testo della norma: «Art. 3-bis (Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione- quater al 15 marzo 2024). — 1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all’articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere nell’anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l’inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l’integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. Si applicano le disposizioni del comma 244 del predetto articolo 1 della legge n. 197 del 2022.
Secondo quanto stabilito dalla norma in oggetto:
• i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata), già slittati al 18 dicembre 2023 dalla Legge n. 191/2023, si considerano tempestivi se effettuati entro venerdì 15 marzo.
• entro lo stesso termine del 15.03 è possibile pagare anche la terza rata, in scadenza il 28 febbraio 2024,
• sono differite al 15 marzo anche le prime due rate (stabilite, rispettivamente, il 31 gennaio e il 28 febbraio 2024, per le popolazioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023.
Sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/le-prossime-scadenze/ l’Agente della Riscossione informa che "per la scadenza del 15 marzo 2024 sono previsti 5 giorni di tolleranza e, quindi, il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato integralmente entro mercoledì 20 marzo 2024".
Per completezza si riporta il testo della norma: «Art. 3-bis (Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione- quater al 15 marzo 2024). — 1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all’articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere nell’anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l’inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l’integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. Si applicano le disposizioni del comma 244 del predetto articolo 1 della legge n. 197 del 2022.