mar112024

Impugnazioni e riforma Cartabia: precisazioni sull'elezione di domicilio ex art. 581 co. 1-ter c.p.p.

La riforma Cartabia ha introdotto l'obbligatoria elezione di domicilio, a pena di nullità, con riferimento all'atto di impugnazione, ex art. 581 co. 1-ter c.p.p.

Con sentenza n. 8607/2024, la Corte di Cassazione ha specificato che tale elezione di domicilio, per essere idonea ai sensi del richiamato articolo, deve avvenire necessariamente dopo l'emissione del provvedimento da impugnare e non, dunque, in corso di procedimento.

Infatti, nonostante non sia espressamente richiesto dal co. 1-ter che tale elezione sia successiva alla pronuncia del provvedimento, la Suprema Corte ritiene che la ratio sottesa sia la medesima del co. 1-quater dello stesso art. 581 c.p.p., il quale disciplina gli oneri di allegazione dell'impugnazione presentata per conto dell'assente.

Lo scopo sotteso alla norma sarebbe pertanto quello di "evitare impugnazioni che sono proposte senza che il diretto interessato ne sia a conoscenza", dal momento che il mandato apposito alla presentazione dell'impugnazione dimostrerebbe in modo chiaro che la prosecuzione del processo è conosciuta e voluta.

In allegato la menzionata sentenza.

Impugnazioni e riforma Cartabia: precisazioni sull'elezione di domicilio ex art. 581 co. 1-ter c.p.p.

Archivio