gen182024

Riforma fiscale: il nuovo potere di autotutela in vigore da oggi 18 gennaio


Oggi 18 gennaio entrano in vigore importanti novità: il legislatore delegato ha infatti modificato l’istituto dell’autotutela, differenziandola tra obbligatoria e facoltativa (artt. 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente) e prevedendo l’impugnabilità del diniego sull’istanza presentata dal contribuente (articolo 10, Dlgs 546/92 innovato dal Dlgs 220/23, in vigore dal 18 gennaio).

L’autotutela obbligatoria è consentita nei casi esplicitamente indicati dalla norma mentre l’autotutela non è un obbligo ma una facoltà nelle ipotesi non espressamente indicate dal citato art. 10 quater l. 212/2000.

In particolare, secondo l'art. 10-quater della L. 27.07.2000, n.212, l’amministrazione finanziaria provvede in tutto o in parte all’annullamento degli atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione senza che il contribuente proponga l’apposita istanza, "anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi".
La procedura è attivata soltanto nei “casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione” che sono riferiti a:
a. errore di persona;
b. errore di calcolo;
c. errore sull’individuazione del tributo;
d. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria;
e. errore sul presupposto dell'imposta;
f. mancata considerazione di pagamenti di imposte regolarmente eseguiti;
g. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini previsti a pena di decadenza.

Fuori dei casi indicati all’art. 10-quater “l'amministrazione finanziaria può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.”

Infine, per effetto dell’art. 1, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30.12.2023, n. 220, le forme di autotutela vengono aggiunte tra gli atti impugnabili avanti le Corti di Giustizia Tributaria, secondo specifiche regole procedurali e temporali indicate alla successiva lett. l).
È opportuno rammentare che ’istanza di autotutela non sospende il termine di impugnazione dell’atto impositivo; qualora il ricorso sia già stato notificato e depositato in giudizio, l’accoglimento dell’istanza va comunicato alla corte di giustizia tributaria per gli adempimenti procedurali connessi per cessata materia del contendere.

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