dic272023
L'accertamento con adesione ha effetti solo per il contribuente che perfeziona l'accordo?
L'accertamento con adesione produce effetti solo per il soggetto interessato e non può essere uno strumento da utilizzare nei confronti di un soggetto diverso.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti (sent n. 35462 del 19 dicembre 2023 "l'accertamento con adesione, avendo natura di concordato tra l'amministrazione ed il contribuente, ed essendo pertanto caratterizzato dal carattere volontario dell'adesione, non puo' che avere efficacia nei confronti del solo soggetto che tale adesione ha prestato, dovendo escludersi che possa acquisire valore, anche indiretto, nei confronti di chi abbia impugnato l'atto impositivo fondato sul valore accertato con adesione in relazione ad un diverso soggetto. A cio' consegue che l'estensione degli effetti dell'accertamento con adesione relativo ad altri coobbligati puo' ammettersi solo "in bonam partem" ed in assenza di una espressa volonta' contraria del contribuente".
Secondo la Corte di Cassazione, infatti (sent n. 35462 del 19 dicembre 2023 "l'accertamento con adesione, avendo natura di concordato tra l'amministrazione ed il contribuente, ed essendo pertanto caratterizzato dal carattere volontario dell'adesione, non puo' che avere efficacia nei confronti del solo soggetto che tale adesione ha prestato, dovendo escludersi che possa acquisire valore, anche indiretto, nei confronti di chi abbia impugnato l'atto impositivo fondato sul valore accertato con adesione in relazione ad un diverso soggetto. A cio' consegue che l'estensione degli effetti dell'accertamento con adesione relativo ad altri coobbligati puo' ammettersi solo "in bonam partem" ed in assenza di una espressa volonta' contraria del contribuente".