gen232024

Niente reclamo per le liti dal 4 gennaio, il chiarimento da parte del Ministero in un comunicato del 22 gennaio

I ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 non sono più soggetti all’obbligo di mediazione, mentre per quelli notificati in prima di tale data continua ad applicarsi la pregressa procedura. È quanto precisato del ministero dell’Economia con un comunicato stampa di ieri 22 gennaio.
Il dubbio nasceva perché l’art. 4 del d.lgs 220/2023 rubricato “entrata in vigore e decorrenza degli effetti” stabiliva che “ Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto” e l’istituto del reclamo – mediazione non rientrava in queste ultime eccezioni.

Inoltre alcuni autori si sono posti il dubbio se i ricorsi notificati fino al 3 di gennaio 2024, per i quali i citati 90 giorni non erano ancora decorsi integralmente, fossero già soggetti alla nuova regola oppure no.
Il MEF, ha confermato che l’istituto è abrogato dalla data di entrata in vigore del decreto (4 gennaio 2024), di conseguenza:
- i ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024 per atti di valore non superiore a 50.000 euro, rimangono soggetti a reclamo e quindi valgono le regole previgenti;
- i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 a prescindere dal valore di lite, sono soggetti alle nuove regole e quindi la costituzione in giudizio va effettuata entro 30 giorni dalla notifica del ricorso.

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