mag092022

Minori e giustizia riparativa

Il fenomeno della criminalità minorile costituisce una delle problematiche sociali maggiormente in crescita, con conseguente necessità di predisporre di adeguati strumenti di reazione, che tuttavia non possono concretizzarsi in una mera repressione di queste espressioni di devianza, quanto altrimenti vi è il dovere ad un ascolto e ad una riabilitazione di più ampio respiro.

I principi che guidano - e invero devono guidare - la giustizia minorile sono dunque quelli relativi alla rieducazione del minore autore di reato, nell'ottica di un suo efficace reinserimento nella società, alla quale viene restituito come cittadino consapevole delle leggi, maggiormente responsabile e desideroso di approntare la propria vita futura nel rispetto delle regole di convivenza comune.
In tale visione il processo minorile, pertanto, viene visto come extrema ratio, poichè non considerato uno strumento confacente alla fondamentale impronta rieducativa della giustizia dei minori, dal momento che piuttosto il ragazzo viene inserito in un contesto estremamente complesso, spesso acutizzando e cronicizzando la sua deriva criminale.

Ecco che dunque, in questo settore della giustizia penale, assumono una fondamentale importanza gli strumenti della giustizia riparativa, nel rispetto del superiore interesse del minore che permea, innanzitutto, il D.P.R. n. 448/1988 recante "l'approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni". Infatti, tutte le disposizioni ivi contenute devono essere applicate in considerazione della personalità e delle esigenze rieducative del minore, rendendo in tal modo il rito minorile il punto d'incontro ideale tra l'obiettivo di accertamento delle responsabilità penali e la finalità educativa.

Il legislatore nazionale ha inserito gli strumenti di giustizia riparativa e di mediazione penale all'art. 1 del d.lgs. n. 121/2018, dove si fa esplicito riferimento al favor che si deve riconoscere a questi percorsi alternativi. Il d.lgs. risulta un importante tassello del quadro, in quanto detta tre direttive ad un intervento legislativo futuro sul punto:
1. necessaria priorità ai bisogni del minore e alla promozione della sua persona, attraverso personalizzazione e flessibilità dell'intervento;
2. esecuzione della condanna con ampia applicazione delle misure penali di comunità;
3. riorganizzazione degli istituti per minorenni, in modo tale da garantire un sicuro contatto con il mondo esterno e una concreta responsabilizzazione del minore, nell'ottica di un efficace reinserimento nella comunità di appartenenza.

Il 10 luglio 2021 il Consiglio dei Ministri approva una serie di emendamenti governativi al Disegno di legge delega sul processo penale, come proposti dal Ministro della Giustizia Marta Cartabia. Anche qui, viene inserita una fondamentale previsione relativa all'introduzione di una disciplina organica ed unitaria della giustizia riparativa, nel rispetto delle direttive europee e degli altri atti internazionali sul punto; tale disegno di legge diventa poi finalmente realtà con la L. n. 134/2021.
Ancora, nel dicembre 2021 la Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa confeziona la Dichiarazione di Venezia sul Ruolo della Giustizia riparativa in materia penale, nella quale si ribadisce l'importanza di tale strumento e la necessità di renderlo un percorso alternativo valido e realmente conosciuto e adoperato nel sistema penale di ogni Stato europeo. Lo scopo della giustizia riparativa si individua in quello di riparare il danno causato dal proprio comportamento, nel rispetto del ruolo della vittima del reato, con il supporto adeguato di personale altamente qualificato e specifico.

Ad oggi, dunque, la giustizia riparativa e la mediazione penale vengono considerate imprescindibili in particolar modo proprio nell'ambito minorile, come modello autonomo e alternativo rispetto al processo tradizionale e come possibilità in cui vengono in rilievo valori umani differenziati, tesi a ricucire lo strappo non solo sociale, ma anche e soprattutto personale ed emotivo causato dalla commissione del reato. Una giustizia che cura, costruisce e non distrugge, riconcilia, e offre maggiori occasioni di ripartenza.

In allegato la Dichiarazione di Venezia.

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