mag022022
Gratuito patrocinio sempre ammesso, indipendentemente dal reddito, in caso di richiesta di parte offesa da reati connessi alla violenza di genere
A prescindere dalla disponibilità, o meno, economica, l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio avanzata dalla vittima del reato di stalking che si costituisce come parte civile nel processo va sempre accolta.
Infatti, con sent. n. 16272/2022 la Corte di Cassazione riconferma un orientamento già precedentemente assunto, in base al quale si afferma la piena legittimità dell'art. 76 co. 4-ter D.P.R. 115/2002, stabilente che la richiesta di patrocinio gratuito presentata dalla parte offesa da delitti fondati sulla "violenza di genere" deve essere sempre ammessa, non in considerazione dell'essere o meno abbiente, ma in virtù proprio delle tipologie di reato di riferimento.
Si tratta di un elenco tassativo di reati che, dunque, hanno diritto al gratuito patrocinio a prescindere dalle condizioni reddituali della parte civile, e che ricomprende:
- maltrattamenti in famiglia
- violenza sessuale
- atti persecutori
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- prostituzione minorile e iniziative turistiche volte a favorire lo sfruttamento della prostituzione minorile
- pornografia minorile
- riduzione in schiavitù
- tratta di persone
- acquisizione e alienazione di schiavi
- adescamento e corruzione di minori.
In allegato la sentenza di Cassazione in analisi.
Infatti, con sent. n. 16272/2022 la Corte di Cassazione riconferma un orientamento già precedentemente assunto, in base al quale si afferma la piena legittimità dell'art. 76 co. 4-ter D.P.R. 115/2002, stabilente che la richiesta di patrocinio gratuito presentata dalla parte offesa da delitti fondati sulla "violenza di genere" deve essere sempre ammessa, non in considerazione dell'essere o meno abbiente, ma in virtù proprio delle tipologie di reato di riferimento.
Si tratta di un elenco tassativo di reati che, dunque, hanno diritto al gratuito patrocinio a prescindere dalle condizioni reddituali della parte civile, e che ricomprende:
- maltrattamenti in famiglia
- violenza sessuale
- atti persecutori
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- prostituzione minorile e iniziative turistiche volte a favorire lo sfruttamento della prostituzione minorile
- pornografia minorile
- riduzione in schiavitù
- tratta di persone
- acquisizione e alienazione di schiavi
- adescamento e corruzione di minori.
In allegato la sentenza di Cassazione in analisi.