mag022022

Gratuito patrocinio sempre ammesso, indipendentemente dal reddito, in caso di richiesta di parte offesa da reati connessi alla violenza di genere

A prescindere dalla disponibilità, o meno, economica, l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio avanzata dalla vittima del reato di stalking che si costituisce come parte civile nel processo va sempre accolta.
Infatti, con sent. n. 16272/2022 la Corte di Cassazione riconferma un orientamento già precedentemente assunto, in base al quale si afferma la piena legittimità dell'art. 76 co. 4-ter D.P.R. 115/2002, stabilente che la richiesta di patrocinio gratuito presentata dalla parte offesa da delitti fondati sulla "violenza di genere" deve essere sempre ammessa, non in considerazione dell'essere o meno abbiente, ma in virtù proprio delle tipologie di reato di riferimento.

Si tratta di un elenco tassativo di reati che, dunque, hanno diritto al gratuito patrocinio a prescindere dalle condizioni reddituali della parte civile, e che ricomprende:
- maltrattamenti in famiglia
- violenza sessuale
- atti persecutori
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- prostituzione minorile e iniziative turistiche volte a favorire lo sfruttamento della prostituzione minorile
- pornografia minorile
- riduzione in schiavitù
- tratta di persone
- acquisizione e alienazione di schiavi
- adescamento e corruzione di minori.

In allegato la sentenza di Cassazione in analisi.

Gratuito patrocinio sempre ammesso, indipendentemente dal reddito, in caso di richiesta di parte offesa da reati connessi alla violenza di genere

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