feb072022

Le novità introdotte nella legge delega n. 134/2018 di riforma del processo penale

La riforma del processo penale (legge delega n. 134/2021) si pone come obiettivo principale la riduzione delle tempistiche processuali, inseguendo una rinfrescata efficienza che da tempo si considera sacrificata. A tal fine, essa prevede il rafforzamento dei riti alternativi, con processi ordinari solamente in caso di ragionevole previsione di condanna, e l'introduzione di una nuova udienza filtro nei giudizi a citazione diretta.

Tuttavia, tali previsioni non possono essere considerate in modo astratto, ma la riflessione su tali novità deve avvalersi dei numeri che giungono dalla giustizia e dalla sua organizzazione: al 30 giugno 2021 i procedimenti penali in Procure della Repubblica e Tribunali erano più di 2.100.000, mentre i magistrati (penali e civili, compresi i tirocinanti) non arrivavano nemmeno a 10.000.
Alla luce di questa criticità, la riforma cerca di intervenire andando a disporre in primis rafforzamenti dell'Ufficio del Processo, ovvero di quel sistema di supporto all'attività del giudice nel quale si ritrovano personale amministrativo e laureati in Giurisprudenza, prevedendo implementazioni anche dal punto di vista tecnologico e sul fronte della digitalizzazione, con lo scopo di ridurre l'arretrato e velocizzare i procedimenti. Si pronostica l'assunzione di oltre 20.000 nuovi componenti nei prossimi cinque anni, grazie anche ai fondi predisposti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La legge delega, in particolare, interviene sulla fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari, prevedendo che il Pubblico Ministero e il Giudice dell'Udienza preliminare dispongano il processo solamente in caso di "ragionevole previsione di condanna", introducendo una valutazione pronostica sull'esito del processo maggiormente stringente; la stessa formula viene prevista in capo al giudice nella nuova udienza filtro - in realtà, già diffusa nella prassi - che verrà introdotta nel rito alternativo della citazione diretta davanti al giudice monocratico, la cui competenza si vedrà ampliata, pur nella considerazione che la legge prevede l'incompatibilità del giudice dell'udienza filtro, in caso di mancato proscioglimento, con il ruolo di giudice del dibattimento.

Finalmente, adeguato spazio di prevede di dare agli strumenti di giustizia riparativa, ad oggi non disciplinati nel nostro ordinamento eppure tanto valorizzati in contesti sovranazionali; essi troveranno particolare espressione in riferimento all'estensione dei reati procedibili a querela e al rafforzamento di altri due istituti, la messa alla prova e la non punibilità per lieve entità del fatto, che comunque ad oggi già svolgono un importante lavoro di deflazionamento portando a pronunce numericamente consistenti di proscioglimenti, soprattutto nell'ambito del rito monocratico a citazione diretta.

Ancora, i riti alternativi sono messi in rilievo dalla legge delega n. 134/2021. Degno di nota, in particolare, è quanto previsto in tema di patteggiamento, che si arricchisce nei suoi aspetti premiali: la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non avrà efficacia di giudicato in sede disciplinare e, per le pene inferiori ai due anni, l'accordo si estenderà anche alle pene accessorie e alla confisca facoltativa. Infine, anche il rito abbreviato subirà degli interventi, in quanto verrà incentivato aumentando le possibilità per l'imputato di ottenere integrazioni probatorie nel caso in cui questo non danneggi l'economia processuale.

Chiaro è che il successo di queste novità dovrà essere valutato a posteriori, tenendo anche in considerazione l'impatto che il futuro intervento normativo avrà sull'organizzazione degli uffici soprattutto di piccola e media dimensione. Non resta dunque che aspettare.

Le novità introdotte nella legge delega n. 134/2018 di riforma del processo penale

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