gen202022

Solo l’iscrizione all’AIRE e la cancellazione dalla popolazione residente nel Comune italiano certificano l’addio del contribuente all’Italia

La Corte di Cassazione , con ordinanza del 18 gennaio 2022, n. 1355 ha stabilito che "le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, in ogni caso residenti, e, pertanto, soggetti passivi d'imposta, in Italia; con la conseguenza che, ai fini predetti, essendo l'iscrizione indicata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all'Estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall'anagrafe di un Comune italiano (cfr. Cass. 677/15, 14434/10, 9319/06, 21970/2015 e 16634/2018)".
In allegato la recentissima ordinanza.

Solo l’iscrizione all’AIRE e la cancellazione dalla popolazione residente nel Comune italiano certificano l’addio del contribuente all’Italia

Archivio