gen192022

L'avviso di presa in carico è un atto impugnabile?

L’avviso di presa in carico è un atto con cui l’Agenzia Entrate-Riscossione comunica al contribuente di aver ricevuto in carico le somme dell’accertamento esecutivo emesso dall’Agenzia delle Entrate.
L’ art. 29 D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010 (poi modificato dal D.L. n. 98/2011), stabilisce che:
1) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
e che
2) tali atti divengono esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e devono espressamente recare l’avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo,   affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.
Al fine di semplificare la riscossione, il citato art. 29 comma 1, ha introdotto il c.d. Avviso di Accertamento Esecutivo (AV.E.) e la nuova disciplina riguarda gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1  ottobre 2011 ed relativa a imposte sul reddito, addizionali, sostitutive, ritenute, imposte liquidate con tassazione separata, IVA, IRAP e relative sanzioni, per i periodi d’imposta 2007 e seguenti.
L’avviso di presa in carico sostituisce, per i menzionati tributi, la cartella di pagamento e, costituendo titolo esecutivo, deve contenere anche l’intimazione ad adempiere entro il termine di 60 giorni dalla notifica effettuata, a cura dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di mancato pagamento, decorsi 60 giorni dalla notifica, nonché ulteriori 30 giorni previsti dalla normativa in questione, l’Agenzia delle Entrate affida il carico all’Agente della Riscossione.
Ciò premesso, È POSSIBILE RICORRERE AVVERSO L’AVVISO DI PRESA IN CARICO?
Secondo l’Agenzia delle entrate e secondo parte della giurisprudenza l’avviso di presa in carico non è atto impugnabile, non essendo ricompreso tra quelli contestabili ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
Si rileva tuttavia che secondo le più recenti pronunce della giurisprudenza di merito (CTR Lazio n. 677 del 2021; CTP Catania n. 17 del 2020; CTP Roma n. 10588 del 2020; n. 2575 del 2018; CTR Abruzzo n. 957/2019; CTP Milano n. 4096/2019; CTR Salerno n. 8473/2017) l'avviso di presa in carico deve essere ritenuto impugnabile nonostante non sia espressamente annoverato nell'elenco degli atti di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Tale provvedimento, infatti, “non ha solo un contenuto informativo, ma anche funzione contestativa e sollecitatoria, e può dunque essere paragonato sul piano sostanziale all'intimazione di pagamento.
Da ciò deriva quale corollario che l'assimilazione sostanziale ne giustifica l'assoggettamento a identico regime giuridico, ossia della non impugnabilità in sé, ma solo in caso di mancata notifica dell'atto presupposto, a parte l'ipotesi dei vizi propri” (CTR Lazio 677/2021).
Anche secondo la CTP Milano l’atto di presa in carico è impugnabile “allorquando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario perché il Fisco ha omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo” (CTP Milano n. 4096/2019 che nelle motivazioni richiama CTP Milano n. 3387 del 20/07/2018e CTP Roma n. 2575/2018).

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