gen252022

Reati ostativi e permessi-premio: la differenziazione di trattamento dettata dalla collaborazione o meno con la giustizia non determina lesione del principio di uguaglianza

Il condannato per i reati ostativi di cui all'art. 4-bis, co. 1 della legge sull'ordinamento penitenziario (L. n. 354/1975) che vuole presentare un'ammissibile richiesta di permesso-premio deve sottostare a regole maggiormente rigorose nel caso in cui non abbia collaborato con la giustizia.
Una differenziazione ulteriore si compie tra coloro che non hanno collaborato pur potendolo fare, ed in questo caso le regole dimostrative saranno maggiormente stringenti, e coloro per i quali la collaborazione era impossibile (in quanto i fatti costituenti reato siano già stati accertati in via integrale) o inesigibile (ovvero il condannato ha partecipato in modo limitato al compimento di tali fatti) e dunque la stessa giustizia non ricaverebbe utilità alcuna dalla collaborazione stessa; in quest'ultimo caso, le regole dimostrative saranno meno rigide.

A tal riguardo, la Corte Costituzionale, con sent. n. 20/2022, esclude che la suddetta differenziazione di trattamento comporti una lesione del principio di uguaglianza protetto in Costituzione all'art. 3.

Richiamando una sua precedente pronuncia, la sent. n. 253/2019, la Consulta riconferma infatti che la richiesta di concessione di permessi-premio è ammissibile qualora sussistano elementi tali da escludere l'attualità (ed il futuro ripristino) di collegamenti con la criminalità organizzata. In particolare, la Corte Costituzionale pone un fondamentale accento sulla volontarietà del condannato a non collaborare con la giustizia, che rappresenta un sintomo di pericolo e che comporta la necessità di acquisire ulteriori elementi per escludere la presenza del collegamento con la criminalità organizzata, senza cui la richiesta di accesso è da ritenersi addirittura inammissibile.
Nel secondo caso invece, ovvero qualora la collaborazione non possa comunque essere posta in atto, per il superamento del regime ostativo è sufficiente il solo controllo sull'assenza di collegamenti attuali.

Reati ostativi e permessi-premio: la differenziazione di trattamento dettata dalla collaborazione o meno con la giustizia non determina lesione del principio di uguaglianza

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