giu182020
OMESSO VERSAMENTO IVA: LA COMPENSAZIONE LEGALE NON RIENTRA NELLA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ EX ART 13 D.LGS. 24/2000 POICHÉ NON È CONSIDERATA PAGAMENTO.
In caso di omesso versamento IVA (art 10 ter d.lgs 74/2000), il legislatore col decreto legislativo n.158/2015 ha introdotto una causa di non punibilità che si realizza qualora il contribuente provveda a estinguere il debito nei confronti dell’erario, pagandolo interamente comprese sanzioni amministrative ed interessi, purché ciò si verifichi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
Il testo della disposizione all’art 13 d.lgs 74/2000 prevede espressamente che le modalità di pagamento si riferiscono anche alle procedure conciliative, all’adesione dell’accertamento ed infine al ravvedimento operoso.
La questione giuridica su cui la Cassazione si è pronunciata nella sentenza 17806 del 2020 concerne la possibilità di considerare tra le ipotesi dell’art. 13 la compensazione di diritto sopravvenuta ad un processo penale.
Il caso di merito si riferisce all’omesso versamento Iva da parte di una s.r.l. nell’anno d’imposta 2010, successivamente nel corso del giudizio è maturata la compensazione di diritto tra i crediti rispettivamente del contribuente e dell’erario. Nel ricorso, l’avvocato del contribuente impugna la sentenza di condanna del giudice di secondo grado, il quale aveva considerato tardiva l’estinzione del debito attraverso compensazione. Il difensore ha argomentato che nel caso di specie non vi sia ostacolo all’applicazione dell’art.13 a causa del superamento temporale dell’apertura del dibattimento, in quanto la modifica alla causa di non punibilità è entrata in vigore successivamente tale termine.
Di contro, gli Ermellini hanno interpretato diversamente la nozione di compensazione, ritenendo che il difensore abbia dato “per scontato” che essa possa integrare la condizione di pagamento richiesta all’art.13. La Corte di Cassazione ha evidenziato che intercorre una significativa differenza tra compensazione di diritto e pagamento, la quale si evince dal codice civile. Invero nel codice l’istituto della compensazione è inserito nel titolo I “delle obbligazioni” nel capo IV rubricato “modi d’estinzione delle obbligazioni diverse dall’adempimento”, che in altre parole significa modalità diverse dal pagamento. Alla luce di tale interpretazione, l’art 13 d.lgs 74/2000 ricomprende tra le modalità di estinzione unicamente il pagamento escludendo di conseguenza l’ipotesi di compensazione di diritto quale ipotesi di non punibilità.
Il testo della disposizione all’art 13 d.lgs 74/2000 prevede espressamente che le modalità di pagamento si riferiscono anche alle procedure conciliative, all’adesione dell’accertamento ed infine al ravvedimento operoso.
La questione giuridica su cui la Cassazione si è pronunciata nella sentenza 17806 del 2020 concerne la possibilità di considerare tra le ipotesi dell’art. 13 la compensazione di diritto sopravvenuta ad un processo penale.
Il caso di merito si riferisce all’omesso versamento Iva da parte di una s.r.l. nell’anno d’imposta 2010, successivamente nel corso del giudizio è maturata la compensazione di diritto tra i crediti rispettivamente del contribuente e dell’erario. Nel ricorso, l’avvocato del contribuente impugna la sentenza di condanna del giudice di secondo grado, il quale aveva considerato tardiva l’estinzione del debito attraverso compensazione. Il difensore ha argomentato che nel caso di specie non vi sia ostacolo all’applicazione dell’art.13 a causa del superamento temporale dell’apertura del dibattimento, in quanto la modifica alla causa di non punibilità è entrata in vigore successivamente tale termine.
Di contro, gli Ermellini hanno interpretato diversamente la nozione di compensazione, ritenendo che il difensore abbia dato “per scontato” che essa possa integrare la condizione di pagamento richiesta all’art.13. La Corte di Cassazione ha evidenziato che intercorre una significativa differenza tra compensazione di diritto e pagamento, la quale si evince dal codice civile. Invero nel codice l’istituto della compensazione è inserito nel titolo I “delle obbligazioni” nel capo IV rubricato “modi d’estinzione delle obbligazioni diverse dall’adempimento”, che in altre parole significa modalità diverse dal pagamento. Alla luce di tale interpretazione, l’art 13 d.lgs 74/2000 ricomprende tra le modalità di estinzione unicamente il pagamento escludendo di conseguenza l’ipotesi di compensazione di diritto quale ipotesi di non punibilità.