giu192020

Sentenza favorevole al contribuente: la compensazione delle spese di lite legittima solo se motivata (Cass. 7489/2020)

La pronuncia che, nonostante la soccombenza totale di una parte, sancisca la compensazione delle spese di giudizio deve essere annullata se la motivazione è incomprensibile. (Cass. n. 7489/2020, allegata)
La parte che risulti soccombente nel merito deve essere condannata a rimborsare le spese del giudizio liquidate con la sentenza, salvo compensazione delle medesime che può essere disposta solo qualora siano presenti le condizioni alternative della soccombenza reciproca (cfr, tra le altre, Cass. Civ. n. 901/2012) o della sussistenza, nel caso concreto, di gravi ed eccezionali ragioni, espressamente motivate dal giudice nel provvedimento che decide sulle spese.
Tale impianto normativo è teso a tenere indenne la parte vittoriosa delle spese sostenute, ma anche a scoraggiare l'instaurazione e la prosecuzione di controversie che non abbiano un sufficiente grado di sostenibilità.
Per quanto concerne la definizione della nozione di soccombenza reciproca, significativa è la pronuncia della Cassazione n. 901/2012 che, secondo cui “la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo” (cfr. anche Sez. 3, Ordinanza n. 22381 del 21/10/2009; Sez. 1, Sentenza n. 1906 del 26/05/1976)”.


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