mag082020

Accertamento con adesione (Cass. 32118/2018)

Con l’ordinanza n. 32118 del 12.12.2018, la Corte di Cassazione, in tema di accertamento con adesione, ha stabilito che la presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 218/1997, non comporta l’inefficacia dell’avviso di accertamento, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, quest’ultimo, in assenza di tempestiva impugnazione, diviene definitivo.
Con la pronuncia in commento, in particolare, la Cassazione ha stabilito che la presentazione dell’istanza di adesione ha quale unico effetto la sospensione del termine per il ricorso, e che l’accordo eventualmente raggiunto può considerarsi perfezionato solo con il versamento delle somme pattuite (o della prima rata) entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo. Di conseguenza, nel caso in cui il contribuente raggiunga un accordo in adesione, conserva la facoltà di impugnare l’atto. La presentazione del ricorso prima del perfezionamento dell’adesione, quindi, comporta automatica rinuncia all’adesione.
Secondo la Suprema Corte:
“– innanzitutto va considerato che la presentazione da parte del contribuente dell’istanza di accertamento con adesione comporta solo la sospensione per giorni novanta del termine per l’impugnazione dell’accertamento dalla data di presentazione dell’istanza, senza che tale sospensione sia collegata alla effettiva conclusione della procedura nel termine, (art.6, comma 3, D.lgs. n. 218/1997); quindi va ricordato l’accordo di definizione, ove raggiunto, va formalizzato mediante la redazione di un duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell’ufficio o da un suo delegato (art.7, D.lgs. n. 218/1997) e che il contribuente deve provvedere a versare le somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell’atto di cui sopra (art.8, D.lgs. citato).
Inoltre, per espressa previsione normativa (art.6, comma 4, ultima parte D.lgs. cit.) l’avviso di accertamento perde efficacia solo all’atto del perfezionamento della definizione, espressamente conseguente al versamento delle somme dovute (art. 9, D.lgs. cit.);
– come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di accertamento con adesione, la presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 218/1997, non comporta l’inefficacia dell’avviso di accertamento, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, quest’ultimo, in assenza di tempestiva impugnazione, diviene definitivo (cfr. Cass. n. 28051/2009); inoltre, a norma degli artt. 6 e 9 del D.lgs. n.218/1997, soltanto all’atto del perfezionamento della definizione l’avviso perde efficacia (cfr. Cass. n. 3368/2012; n. 23776/2015 v. anche Cass. n. 13143/2018).”

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