mag132020

L’avviso di accertamento cartaceo “firmato digitalmente” è nullo ai sensi dell’art. 42 Dpr 600/1973.

È insanabilmente nullo l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate in modalità cartacea se sottoscritto con firma digitale dal Direttore Provinciale.
Questo è quanto stabilito dalla CTR Liguria con la sentenza 20 gennaio 2020, n. 56.
La pronuncia della CTR Liguria è in linea con la consolidata giurisprudenza in materia. Per un approfondimento si segnala: CTR Piemonte n. 842/2019; CTR Napoli n. 3848/2019; CTP Treviso, Sent. n. 55/2018; CTP Vicenza n. 74/ 2018; CTP Chieti n. 340/2018; CTP Pescara n. 926/2017.
Secondo la citata giurisprudenza, la firma digitale su un atto cartaceo non ha alcun valore, in quanto priva dei requisiti essenziali di validità perché “solo nell’ipotesi in cui la notifica fosse avvenuta via PEC, la firma avrebbe potuto essere digitale anche al fine di consentire la verifica della certezza della sottoscrizione del ricevente la notifica secondo la predetta formalità”. (CTP Treviso, Sent. 55/2018).
Infatti, la sottoscrizione con firma digitale è valida solo se l’atto viene notificato tramite PEC poiché solo in questo modo è possibile verificare l’identità dell’autore, l’integrità, l’immodificabilità del documento e la riconducibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere di accertamento.
"L'invalidità di un atto tributario, essendo quest'ultimo a formazione procedimentale progressiva, può derivare non solo da questioni sostanziali, ma anche da aspetti procedurali la cui mancanza o indeterminabilità può determinare l'illegittimità del provvedimento amministrativo. Tra i presupposti cosiddetti formali che il provvedimento tributario deve contenere e da cui conseguono rilevanti effetti sostanziale rientra l'obbligatorietà della sottoscrizione del capo dell'ufficio o del funzionario da lui delegato, le conseguenze derivanti dalla mancanza o dal difetto di sottoscrizione degli avvisi di accertamento, rappresentano una condizione non di mera irregolarità, ma di assoluta nullità dell'atto […]. Per gli accertamenti ordinari, quindi, la sottoscrizione, necessaria ai fini della validità può essere solo autografa ovvero dal 1 luglio 2017, in vigenza della PEC, attraverso firma digitale, atteso che il contribuente riceverà documenti informatici e non cartacei […]. In altre parole, solo la combinazione di firma digitale ed invio tramite PEC consentirà al contribuente un immediato controllo dell'autenticità del provvedimento notificato, oltre che l'accesso a tutte le informazioni ed atti correlati." (CTP Pescara, sez. I, 926/1/2017)

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