mag042020

Operazioni soggettivamente inesistenti – L'amministrazione deve provare la consapevolezza del destinatario riguardo l'operazione complessiva. (Cass. 7693/2020)

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7693/2020, si pronuncia ancora una volta in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, rammentando che l'amministrazione deve provare la consapevolezza del destinatario riguardo l'operazione complessiva.
Invero, secondo gli Ermellini:
- qualora l'Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti ha l'onere di fornire elementi probatori del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata o è stata emessa da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate. Solo a quel punto passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate;
- in applicazione della consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, in relazione al tema di fatture per operazioni (solo) soggettivamente inesistenti, sorge l'esigenza di tutela della buona fede del contribuente (cfr. Kittel e Recolta Recycling, C- 439/04 e C- 440/04; Mahagè ben e David, C- 80/11 e C- 142/11; Toth, C- 324/11; Bonik, C- 285/11; Stroy Trans, C- 642/11);
- l'Amministrazione finanziaria che contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti ha l'onere di provare anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione di imposta. Tale prova richiede che l'Ufficio dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizie del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una frode.

Per un approfondimento si allega l'ordinanza.

Operazioni soggettivamente inesistenti – L'amministrazione deve provare la consapevolezza del destinatario riguardo l'operazione complessiva. (Cass. 7693/2020)

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