nov092018

Scadenze previste dal decreto legge sulla Pace fiscale (condono)

Lo studio vi propone un pratico schema riepilogativo con le scadenze previste dal decreto legge sulla Pace fiscale, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119. (Condono)

Art. 1 – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione
Il PVC deve essere stato consegnato entro il 24 ottobre.
La dichiarazione per regolarizzare le violazioni contestate, invece, deve essere presentata entro il 31 maggio 2019, con pagamento entro tale data dell’intero importo o della prima rata.

Art. 2 – Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro il 24 ottobre, non impugnati e ancora impugnabili possono essere definiti con il
pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro il 23 novembre 2018 (o se più ampio entro il termine per la proposizione del ricorso che residua dopo la data di entrata in vigore del decreto e cioè il 24 ottobre).
Gli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24 ottobre possono essere definiti con versamento entro 13 novembre 2018 delle sole imposte.

Art. 3 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (rottamazione ter)
I debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 possono essere estinti con pagamento del capitale ed interessi entro il 31 luglio 2019, prevista però possibilità di pagamento dilazionato. Il debitore, per aderire alla definizione, deve presentare entro il 30 aprile 2019 apposita dichiarazione all’agente della riscossione.

Art. 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie
Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio possono essere definite con un pagamento pari all’importo della controversia.
Il ricorso deve essere stato notificato entro il 24 ottobre. (sono esclusi gli atti finalizzati alla mera liquidazione e riscossione delle somme dovute).
Il termine per presentazione della domanda è il 31 maggio 2019, con pagamento entro tale data dell’intero importo o della prima rata. È ammesso il pagamento rateale (per un massimo di venti rate trimestrali).
Nel caso in cui le somme interessate dalle liti definibili siano oggetto della rottamazione-bis, il perfezionamento della definizione della controversia è subordinato al versamento, entro il 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute.
Il contribuente, se dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata, può, con apposita istanza, chiedere al giudice la sospensione del processo. In tal caso, il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se, entro tale data, il contribuente deposita, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019.

Art. 9 Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale
Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni ed integrare attraverso dichiarazione integrativa speciale le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto. Il pagamento dell’intero importo deve avvenire entro il 31 luglio 2019, possibilità di dieci rate semestrali di pari importo, prima rata deve essere saldata entro il 30 settembre 2019.


Di seguito il link al testo del d.l. 119 del 2018.
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/23/18G00151/sg

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