nov052018
Processo telematico: dall'entrata in vigore del D.l. 119/2018 carta e Pec sono equivalenti
Il 24 ottobre 2018 è entrato in vigore il D.l. 119/2018 che ha fornito un'interpretazione autentica circa la discussa norma sulle comunicazioni e notificazioni in via telematica chiarendo che contribuenti ed enti impositori potranno utilizzare le modalità telematiche in ogni grado di giudizio del processo tributario prescindendo da come sia avvenuto il rito di primo grado e dalle scelte operate dalla controparte.
Tutto ciò senza rischiare di incorrere in una declaratoria di inammissibilità.
Il decreto legge ha difatti finalmente risolto alcuni contrasti sorti in seno alla giurisprudenza in materia di processo tributario telematico, in particolare relativamente alle previsioni del D.M. 163/2013 recante il “Regolamento sulla disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario”, che prevedeva che (1) il ricorrente, nell’ipotesi di notifica via PEC, avrebbe dovuto costituirsi in giudizio telematicamente, e che (2) la parte resistente avrebbe dovuto costituirsi con le stesse identiche modalità.
Dalla lettura congiunta delle due previsioni, quindi, si desumeva che:
(1) ove la prima notifica fosse avvenuta via PEC, con conseguente costituzione via S.I.Gi.T, anche parte resistente avrebbe dovuto utilizzare lo stesso sistema; e
(2) laddove la notifica non fosse avvenuta via PEC (quindi tramite posta, deposito, ecc.) anche controparte non avrebbe potuto utilizzare il S.I.Gi.T.
Tale interpretazione inizialmente esposta dalla CTP di Reggio Emilia con la Sentenza n. 245/2017, è stata successivamente avvallata da varie commissioni (cfr. CTR Toscana Sent. 1783/2917, CTP Foggia Sent. 1981/2917).
Secondo tale orientamento (da ultima si veda la recentissima CTP Roma Sent. 11456/7/2018), “nel caso in cui il ricorrente, fin dall’inizio abbia scelto le modalità cartacee, il resistente non può mutare tale scelta costituendosi con modalità telematiche”, pena l’inammissibilità.
Non solo.
Nel medesimo contesto, la CTR Toscana (Sent. 1783/2017) – dichiarando inammissibile l'appello telematico notificato dall'Agenzia delle Entrate a fronte di un primo grado instaurato con modalità cartacea – aveva stabilito che la scelta operata dal contribuente in prime cure avrebbe vincolato entrambe le parti anche in appello.
A contraddire tale interpretazione, tuttavia, è intervenuto l’art. 16 comma 2 del decreto approvato, che ha introdotto una interpretazione autentica delle attuali disposizioni sul PTT (che, in ogni caso, diventerà obbligatorio dal 1 luglio 2019).
In definitiva, le parti potranno utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematica “indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche”. La costituzione in appello telematica a fronte di una precedente modalità cartacea adottata dalla controparte sarà pertanto da considerarsi perfettamente legittima.
In tal modo, potendo infatti avvalersi liberamente delle procedure informatiche per le operazioni di notifica e deposito di atti processuali, documenti e procedimenti, indipendentemente dalle modalità (cartacee o telematica) scelta dalla controparte, le parti saranno al sicuro dall'eventuale declaratoria di inammissibilità degli atti depositati.
Tutto ciò senza rischiare di incorrere in una declaratoria di inammissibilità.
Il decreto legge ha difatti finalmente risolto alcuni contrasti sorti in seno alla giurisprudenza in materia di processo tributario telematico, in particolare relativamente alle previsioni del D.M. 163/2013 recante il “Regolamento sulla disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario”, che prevedeva che (1) il ricorrente, nell’ipotesi di notifica via PEC, avrebbe dovuto costituirsi in giudizio telematicamente, e che (2) la parte resistente avrebbe dovuto costituirsi con le stesse identiche modalità.
Dalla lettura congiunta delle due previsioni, quindi, si desumeva che:
(1) ove la prima notifica fosse avvenuta via PEC, con conseguente costituzione via S.I.Gi.T, anche parte resistente avrebbe dovuto utilizzare lo stesso sistema; e
(2) laddove la notifica non fosse avvenuta via PEC (quindi tramite posta, deposito, ecc.) anche controparte non avrebbe potuto utilizzare il S.I.Gi.T.
Tale interpretazione inizialmente esposta dalla CTP di Reggio Emilia con la Sentenza n. 245/2017, è stata successivamente avvallata da varie commissioni (cfr. CTR Toscana Sent. 1783/2917, CTP Foggia Sent. 1981/2917).
Secondo tale orientamento (da ultima si veda la recentissima CTP Roma Sent. 11456/7/2018), “nel caso in cui il ricorrente, fin dall’inizio abbia scelto le modalità cartacee, il resistente non può mutare tale scelta costituendosi con modalità telematiche”, pena l’inammissibilità.
Non solo.
Nel medesimo contesto, la CTR Toscana (Sent. 1783/2017) – dichiarando inammissibile l'appello telematico notificato dall'Agenzia delle Entrate a fronte di un primo grado instaurato con modalità cartacea – aveva stabilito che la scelta operata dal contribuente in prime cure avrebbe vincolato entrambe le parti anche in appello.
A contraddire tale interpretazione, tuttavia, è intervenuto l’art. 16 comma 2 del decreto approvato, che ha introdotto una interpretazione autentica delle attuali disposizioni sul PTT (che, in ogni caso, diventerà obbligatorio dal 1 luglio 2019).
In definitiva, le parti potranno utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematica “indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche”. La costituzione in appello telematica a fronte di una precedente modalità cartacea adottata dalla controparte sarà pertanto da considerarsi perfettamente legittima.
In tal modo, potendo infatti avvalersi liberamente delle procedure informatiche per le operazioni di notifica e deposito di atti processuali, documenti e procedimenti, indipendentemente dalle modalità (cartacee o telematica) scelta dalla controparte, le parti saranno al sicuro dall'eventuale declaratoria di inammissibilità degli atti depositati.