mag272019
L'avviso di accertamento è atto non necessariamente dipendente dal contenuto del p.v.c. - Cass. Ordinanza n. 13490 del 2019
Si riportano di seguito i principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 13490 del 2019 (che si allega).
- Innanzitutto la Suprema Corte ha ricordato che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 consente all’Amministrazione finanziaria di riferire de plano ad operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente, salva la prova contraria da parte di costui, e la legittimità della utilizzazione dagli elementi risultanti dalle movimentazioni bancarie non è condizionata alla previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente sin dalla fase dell’accertamento, posto che il citato art. 32 prevede quel contraddittorio alla stregua di mera facoltà, non di obbligo, dell’amministrazione tributaria” (in senso conforme: Cass. sez. V, sent. 10249/2017)
- La Corte ha inoltre affermato che “Il processo tributario, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio di impugnazione del provvedimento stesso e tale caratteristica circoscrive il dibattito alla pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato. Ne consegue che non è consentito al giudice tributario, pur se libero di qualificare giuridicamente i fatti allegati a sostegno della pretesa fiscale, di estendere la propria indagine, in ordine alla fondatezza della pretesa stessa, all’esame di circostanze nuove ed estranee a quelle originariamente invocate dall’ufficio.” (in senso conforme: Cass. sez. V, sent. 4125/2002)
- Un altro principio rammentato dalla Corte di Cassazione è quello per cui “Il giudizio tributario non si connota come un giudizio di “impugnazione – annullamento”, bensì come un giudizio di “impugnazione – merito”, in quanto non è finalizzato soltanto ad eliminare l’atto impugnato, ma è diretto alla pronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario, sostitutiva dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria, previa quantificazione della pretesa erariale, peraltro entro i limiti posti da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell’atto impositivo impugnato e, dall’altro, degli specifici motivi dedotti nel ricorso introduttivo del contribuente.” (in senso conforme: Cass. sez. V, sent. 21759/2011)
- Inoltre la Corte, dopo aver “premesso che non esiste nel sistema un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale”, ha stabilito che “l’avviso di accertamento è atto non necessariamente dipendente dal contenuto del p.v.c., perché in esso, atto impositivo, si esterna ciò che viene constatato ed accertato dall’amministrazione finanziaria, ed è al rispetto del contenuto dell’atto impositivo che è tenuto lo stesso giudice tributario.” Sul punto la Cassazione esprime il seguente principio di diritto. “In tema di contraddittorio e di poteri del giudice tributario, non sussiste alcuna lesione del diritto di difesa per il solo fatto che la ripresa ad imposizione contenuta nell’avviso di accertamento sia per importi superiori a quelli oggetto del prodromico processo verbale di constatazione, in quanto l’atto impositivo non dipende necessariamente dal p.v.c., perché solo in esso si esterna ciò che viene constatato ed accertato dall’amministrazione finanziaria, ed è al rispetto del contenuto dell’atto impositivo che è tenuto il giudice tributario”.
- Innanzitutto la Suprema Corte ha ricordato che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 consente all’Amministrazione finanziaria di riferire de plano ad operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente, salva la prova contraria da parte di costui, e la legittimità della utilizzazione dagli elementi risultanti dalle movimentazioni bancarie non è condizionata alla previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente sin dalla fase dell’accertamento, posto che il citato art. 32 prevede quel contraddittorio alla stregua di mera facoltà, non di obbligo, dell’amministrazione tributaria” (in senso conforme: Cass. sez. V, sent. 10249/2017)
- La Corte ha inoltre affermato che “Il processo tributario, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio di impugnazione del provvedimento stesso e tale caratteristica circoscrive il dibattito alla pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato. Ne consegue che non è consentito al giudice tributario, pur se libero di qualificare giuridicamente i fatti allegati a sostegno della pretesa fiscale, di estendere la propria indagine, in ordine alla fondatezza della pretesa stessa, all’esame di circostanze nuove ed estranee a quelle originariamente invocate dall’ufficio.” (in senso conforme: Cass. sez. V, sent. 4125/2002)
- Un altro principio rammentato dalla Corte di Cassazione è quello per cui “Il giudizio tributario non si connota come un giudizio di “impugnazione – annullamento”, bensì come un giudizio di “impugnazione – merito”, in quanto non è finalizzato soltanto ad eliminare l’atto impugnato, ma è diretto alla pronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario, sostitutiva dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria, previa quantificazione della pretesa erariale, peraltro entro i limiti posti da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell’atto impositivo impugnato e, dall’altro, degli specifici motivi dedotti nel ricorso introduttivo del contribuente.” (in senso conforme: Cass. sez. V, sent. 21759/2011)
- Inoltre la Corte, dopo aver “premesso che non esiste nel sistema un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale”, ha stabilito che “l’avviso di accertamento è atto non necessariamente dipendente dal contenuto del p.v.c., perché in esso, atto impositivo, si esterna ciò che viene constatato ed accertato dall’amministrazione finanziaria, ed è al rispetto del contenuto dell’atto impositivo che è tenuto lo stesso giudice tributario.” Sul punto la Cassazione esprime il seguente principio di diritto. “In tema di contraddittorio e di poteri del giudice tributario, non sussiste alcuna lesione del diritto di difesa per il solo fatto che la ripresa ad imposizione contenuta nell’avviso di accertamento sia per importi superiori a quelli oggetto del prodromico processo verbale di constatazione, in quanto l’atto impositivo non dipende necessariamente dal p.v.c., perché solo in esso si esterna ciò che viene constatato ed accertato dall’amministrazione finanziaria, ed è al rispetto del contenuto dell’atto impositivo che è tenuto il giudice tributario”.