mag272019
Dichiarazione irregolare - Cassazione n. 14178 del 2019
Nella sentenza n. 14178/2019 la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:
- “In tema di controllo automatizzato delle dichiarazioni del contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. 633 del 1972, ove la procedura sia stata legittimamente adottata dall’Amministrazione finanziaria, essendosi quest’ultima limitata ad un mero controllo formale dei dati risultanti dalle dichiarazioni medesime, senza procedere ad una rielaborazione degli stessi che si traduca in una differente pretesa, la cartella di pagamento, integrante l’atto impositivo finale, risulta sufficientemente motivata mediante il semplice riferimento alle dichiarazioni oggetto di controllo, non essendo necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.”
- “In tema di IVA, ove il contribuente, dopo aver utilizzato un relativo credito mediante compensazione con altro tributo, negli anni successivi continui a dichiararlo in misura superiore alla residua parte spettante, non è configurabile una violazione equiparabile all’indebito o fraudolento uso di tale credito se all’irregolarità formale della dichiarazione non segua il mancato versamento di imposte, cui solo è riconducibile un concreto danno erariale, non potendo ipotizzarsi un tentativo di illecito fiscale qualora il contribuente tenga una condotta in buona fede e non ponga in essere atti diretti all’utilizzo del maggior credito erroneamente riportato nelle dichiarazioni successive.” E continua, “il principio espresso si fonda sulla considerazione che la mera irregolarità relativa alla dichiarazione del credito IVA non può concretizzare un effettivo illecito avente ad oggetto il mancato versamento di imposte, occorrendo che l’illecito sussista effettivamente e che abbia causato un concreto danno erariale”.
- “In tema di controllo automatizzato delle dichiarazioni del contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. 633 del 1972, ove la procedura sia stata legittimamente adottata dall’Amministrazione finanziaria, essendosi quest’ultima limitata ad un mero controllo formale dei dati risultanti dalle dichiarazioni medesime, senza procedere ad una rielaborazione degli stessi che si traduca in una differente pretesa, la cartella di pagamento, integrante l’atto impositivo finale, risulta sufficientemente motivata mediante il semplice riferimento alle dichiarazioni oggetto di controllo, non essendo necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.”
- “In tema di IVA, ove il contribuente, dopo aver utilizzato un relativo credito mediante compensazione con altro tributo, negli anni successivi continui a dichiararlo in misura superiore alla residua parte spettante, non è configurabile una violazione equiparabile all’indebito o fraudolento uso di tale credito se all’irregolarità formale della dichiarazione non segua il mancato versamento di imposte, cui solo è riconducibile un concreto danno erariale, non potendo ipotizzarsi un tentativo di illecito fiscale qualora il contribuente tenga una condotta in buona fede e non ponga in essere atti diretti all’utilizzo del maggior credito erroneamente riportato nelle dichiarazioni successive.” E continua, “il principio espresso si fonda sulla considerazione che la mera irregolarità relativa alla dichiarazione del credito IVA non può concretizzare un effettivo illecito avente ad oggetto il mancato versamento di imposte, occorrendo che l’illecito sussista effettivamente e che abbia causato un concreto danno erariale”.