feb212024

Cosa si intende per residenza fiscale?

L’art. 2, comma 2, del TUIR stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta:
a) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente
oppure
b) hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Si tratta di condizioni tra loro alternative, come confermato da Agenzia delle Entrate con circolare 33/E del 28.12.2020 (le condizioni di cui sopra “sono tra loro alternative, pertanto, la sussistenza, per la maggior parte del periodo d’imposta, anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia”).
Sul punto, la Corte di Cassazione (con la recente sent. 11620/2021) ha chiarito che l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio (Cass., Sez. V, 1 marzo 2019, n. 6117; conf. Cass., Sez. V, 16 gennaio 2015, n. 678; Cass., Sez. V, 18 novembre 2011, n. 24246; Cass., 15 giugno 2010, n. 14434; Cass., Sez. V., 26 febbraio 2007, n. 4304)
Occorre soffermarsi sui concetti di residenza e di domicilio, che vengono definiti dall’art. 43 cc nei seguenti termini:
- la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale con l’intenzione di rimanervi;
- il domicilio di una persona invece è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi economici e familiari.
Secondo la giurisprudenza “deve considerarsi soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all'estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d'imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali, come desumibile da elementi presuntivi ed a prescindere dalla sua iscrizione all'AIRE” (per tutte: Corte di Cassazione n. 2963511/10/2022 in senso conforme CGT II grado Lazio n.458/2023; Cass. 11620/2021).
Assume rilevanza anche il concetto di riconoscibilità del domicilio / residenza da parte dei terzi: in caso di controlli, quindi, è necessario che il soggetto impatriato possa rendere riconoscibile a terzi, tramite opportuna documentazione, che nel l’Italia è effettivamente diventata il proprio domicilio.

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