feb192024
L'introduzione dell'art. 6 bis dello Statuto dei diritti del contribuente. Un nuovo contraddittorio?
Il Dlgs n. 219/2023 ha apportato delle modifiche rilevanti allo Statuto del contribuente (legge n. 212/2000). In particolare, è stato introdotto l’articolo 6 bis che prevede che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.
Per consentire il contraddittorio, l’Ufficio comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di provvedimento, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni (prima del quale l’atto non può essere adottato), per consentire allo stesso contribuente eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
Se i sessanta giorni scadono successivamente al termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo, o se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il termine di decadenza per l’emissione del provvedimento decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
L’atto predisposto dopo il contraddittorio deve tenere in considerazione le osservazioni del contribuente e, per quelle non accolte l’Amministrazione è tenuta a esternare il perché.
Il contraddittorio, infine, opera a prescindere dal fatto che ci sia stato l’accesso presso le sedi del contribuente o una semplice “indagine a tavolino”.
Per consentire il contraddittorio, l’Ufficio comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di provvedimento, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni (prima del quale l’atto non può essere adottato), per consentire allo stesso contribuente eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
Se i sessanta giorni scadono successivamente al termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo, o se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il termine di decadenza per l’emissione del provvedimento decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
L’atto predisposto dopo il contraddittorio deve tenere in considerazione le osservazioni del contribuente e, per quelle non accolte l’Amministrazione è tenuta a esternare il perché.
Il contraddittorio, infine, opera a prescindere dal fatto che ci sia stato l’accesso presso le sedi del contribuente o una semplice “indagine a tavolino”.