feb192024

Le modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente in pillole.

Come abbiamo visto nei precedenti articoli, il 18 gennaio 2024 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023 contenente modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente.
Tra le novità: l’obbligo del contraddittorio, l’introduzione di importanti norme in tema di annullabilità degli atti, nullità degli stessi e vizi di notificazione, la previsione dell’autotutela facoltativa e obbligatoria. Viene inoltre abrogato il comma 7 del’art. 12 che prevedeva la facoltà, per il contribuente, di inviare osservazioni e memorie a seguito della consegna del PVC.

Quali sono le altre novità?

1) PRINCIPI GENERALI – ART. 1
Le modifiche più rilevanti:
- la norma precisa che le disposizioni dello Statuto del Contribuente hanno portata generale in quanto si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario;
- si introducono i riferimenti ai principi dell'ordinamento dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
- si fa riferimento alle norme della Costituzione;
- si chiarisce che non solo le regioni, ma altresì gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dallo Statuto, precisando che ciò deve avvenire nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa;
- il nuovo comma 3-ter inserito all’art. 1 dello Statuto pone a regioni ed enti locali, nella disciplina dei procedimenti amministrativi di loro competenza, il divieto di stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dai principi richiamati al comma 3-bis, potendo tuttavia prevedere livelli ulteriori di tutela.


2) DIVIETO DI ANALOGIA – ART. 2
Viene introdotto il comma 4-bis secondo cui “Le norme tributarie impositive che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in esse considerati”.


3) IRRETROATTIVITÀ – ART. 3
In linea generale l’art. 3, comma 1, dispone che, salvo le norme interpretative, espressamente qualificate come tali, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Con le modifiche allo statuto, viene introdotto il divieto di applicazione retroattiva delle presunzioni legali.
Viene inoltre chiarito che le norme tributarie, ove si tratti di norme modificative a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono, non si applicano più in relazione ai cosiddetti tributi periodici, bensì ai tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente.

4) CHIAREZZA DEGLI ATTI – ART. 6
La norma prevede che “prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto”.
Con la modifica allo Statuto è previsto che i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni appena richiamate sono annullabili.


5) PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO – INTRODUZIONE ART. 6 BIS
Tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.
’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo.
Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di 120 giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.


6) CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI – ART. 7
Gli atti dell'amministrazione finanziaria autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati , a pena di annullabilità. Devono essere specificamente indicati: i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione.
Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato, lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.
I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.
Vengono introdotte alcune novità anche con riferimento agli atti della riscossione:
- gli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori, indicano, per gli interessi, la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione;
- quanto sopra si applica altresì agli atti della riscossione emessi nei confronti dei coobbligati solidali, paritetici e dipendenti, fermo l'obbligo di autonoma notificazione della cartella di pagamento nei loro confronti.


7) ANNULLABILITÀ E NULLITÀ DEGLI ATTI – INTRODUZIONE ARTT. 7 BIS 7 TER E 7 QUATER
Il nuovo art. 7 bis, rubricato annullabilità degli atti, stabilisce che “gli atti dell'amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio”.
Il nuovo art. 7-ter dello Statuto, rubricato nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria, stabilisce che gli atti dell'amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al presente decreto.
I vizi di nullità possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.
Invece, l’art. 7 quater introduce una mera irregolarità.


8) VIZI DELL’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA – INTRODZIONE ART. 7 QUINQUIES
Viene introdotto un principio importantissimo: non sono utilizzabili ai fini dell'accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini di cui all'articolo 12, comma 5, o in violazione di legge.


9) VIZI DELLE NOTIFICAZIONI – INTRODUZIONE ART. 7 SEXSIES
Il nuovo art. 7-sexies dello Statuto distingue i vizi delle notificazioni:
- è inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. L'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia;
- fuori dai predetti casi, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla, ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, sempreché l'impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell'accertamento.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi I coobbligati.

10) TUTELA DELL’INTEGRITÀ PATRIMONIALE – ART. 8
L’obbligo di conservazione degli atti a fini tributari per non più di dieci anni è esteso alle scritture contabili e si chiarisce che l’obbligo riguarda non solo la conservazione, ma altresì l’utilizzazione dei predetti atti. Con una modifica di chiusura si chiarisce che il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di fondare pretese su tale documentazione


11) NE BIS IN IDEM – INTRODUZIONE ART. 9 BIS
Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.


12) DIVIETO DIVULGAZIONE DATI DEL CONTRIBUENTE – INTRODUZIONE ART. 9 TER
Nell'esercizio dell'azione amministrativa l'amministrazione finanziaria ha il potere di acquisire dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici. Tali dati non possono essere divulgati.


13) TUTELA DELL’AFFIDAMENTO – ART. 10
Limitatamente ai tributi unionali, non sono dovuti i tributi nel caso in cui gli orientamenti interpretativi dell'amministrazione finanziaria, conformi alla giurisprudenza unionale ovvero ad atti delle istituzioni unionali e che hanno indotto un legittimo affidamento nel contribuente, vengono successivamente modificati per effetto di un mutamento della predetta giurisprudenza o dei predetti atti.


14) PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ – INTRODUZIONE ART. 10 TER
Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità. Di conseguenza, l’azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.


15) AUTOTUTELA FACOLTATIVA E OBBLIGATORIA – INTRODUZIONE ARTT. 10 QUATER E 10 QUINQUIES
L’autotutela obbligatoria è consentita nei casi esplicitamente indicati dalla norma mentre l’autotutela non è un obbligo ma una facoltà nelle ipotesi non espressamente indicate dal citato art. 10 quater l. 212/2000.

In particolare, secondo l'art. 10-quater della L. 27.07.2000, n.212, l’amministrazione finanziaria provvede in tutto o in parte all’annullamento degli atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione senza che il contribuente proponga l’apposita istanza, "anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi".
La procedura è attivata soltanto nei “casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione” che sono riferiti a:
a. errore di persona;
b. errore di calcolo;
c. errore sull’individuazione del tributo;
d. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria;
e. errore sul presupposto dell'imposta;
f. mancata considerazione di pagamenti di imposte regolarmente eseguiti;
g. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini previsti a pena di decadenza.

Fuori dei casi indicati all’art. 10-quater “l'amministrazione finanziaria può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.”

Infine, per effetto dell’art. 1, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30.12.2023, n. 220, le forme di autotutela vengono aggiunte tra gli atti impugnabili avanti le Corti di Giustizia Tributaria, secondo specifiche regole procedurali e temporali indicate alla successiva lett. l).
È opportuno rammentare che ’istanza di autotutela non sospende il termine di impugnazione dell’atto impositivo; qualora il ricorso sia già stato notificato e depositato in giudizio, l’accoglimento dell’istanza va comunicato alla corte di giustizia tributaria per gli adempimenti procedurali connessi per cessata materia del contendere.


16) DOCUMENTI DI PRASSI – INTRODUZIONE ARTT. 10 SEXIES, 10 SEPTIES, 10 OCTIES, 10 NONIES, 11
L'amministrazione finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante:
a) circolari interpretative e applicative;
b) consulenza giuridica;
c) interpello;
d) consultazione semplificata.


17) DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICHE FISCALI – ART. 12
Importantissima novità: viene abrogato il comma 7 secondo cui “dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine”.


18) GARANTE NAZIONALE DEL CONTRIBUENTE – ART. 13
Viene istituito il Garante nazionale del contribuente, organo monocratico con sede in Roma che opera in piena autonomia e che è scelto e nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze per la durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta tenuto conto della professionalità, produttività ed attività svolta

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