mar082022
Diniego di autotutela impugnabile solo se sussistono ragioni di interesse generale
Con l’ordinanza n. 7318, depositata ieri 7 marzo, la Corte di Cassazione è tornata a ribadire il proprio orientamento in materia di impugnabilità del diniego di annullamento in autotutela.
Secondo la Corte, il sindacato sull’atto di diniego dell’amministrazione di procedere ad annullamento di un provvedimento impositivo in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto.
Il contribuente, quindi, quando intende impugnare un diniego di annullamento in autotutela non può limitarsi ad eccepire vizi dell’atto (essendo ormai questa possibilità preclusa) ma deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dello stesso.
Per un approfondimento si allega l'ordinanza in commento.
Secondo la Corte, il sindacato sull’atto di diniego dell’amministrazione di procedere ad annullamento di un provvedimento impositivo in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto.
Il contribuente, quindi, quando intende impugnare un diniego di annullamento in autotutela non può limitarsi ad eccepire vizi dell’atto (essendo ormai questa possibilità preclusa) ma deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dello stesso.
Per un approfondimento si allega l'ordinanza in commento.
Diniego di autotutela impugnabile solo se sussistono ragioni di interesse generale