mar092022

Contraddittorio procedimentale e garanzie del contribuente: la Corte di Cassazione torna sull'invalidità dell'avviso di accertamento emesso ante tempus

Con l'ordinanza 33285 la Corte di Cassazione ha ribadito importanti principi in tema di invalidità dell'avviso di accertamento emanato prima della scadenza del termine concesso al contribuente per la presentazione di osservazioni in seguito alla chiusura delle operazioni di controllo sostanziale e alla consegna del PVC ai sensi dell'art. 12 comma 7 l. 212/2000.
L'atto impositivo sottoscritto dal funzionario dell'ufficio in data anteriore alla scadenza del termine di cui all'art. 12 comma 7 l. 212/2000, ancorché notificato successivamente alla sua scadenza, è illegittimo, poichè la norma tende a garantire il contraddittorio procedimentale consentendo al contribuente di far valere le sue ragioni quando l'atto impositivo è ancora in fieri, integrando, viceversa, la notificazione una mera condizione di efficacia dell'atto amministrativo ormai perfetto e, quindi, già emanato (in termini si vedano anche Cass. sez. 5, 31/07/2018, n. 20267, Rv. 650151-01; Cass. sez. 6-5, 12/07/2017, n. 17202, Rv. 644932-01; Cass. sez. 6-5, 07/03/2016, n. 5361, in motivazione; Cass. sez. 6-5, 28/05/2015, n. 11088, in motivazione).

Contraddittorio procedimentale e garanzie del contribuente: la Corte di Cassazione torna sull'invalidità dell'avviso di accertamento emesso ante tempus

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