mar012022
Riparto dell'onere della prova nelle operazioni inesistenti (CTR Campania n. 22/2022)
Secondo la giurisprudenza constante, in caso di accertamento avente a oggetto operazioni inesistenti, è l'Amministrazione Finanziaria a dover provare che le operazioni commerciali oggetto delle fatture contestate non sono mai state poste in essere. Solo ove l’amministrazione provi sia che l’operazione non è mai stata posta in essere o è stata posta in essere da soggetti diversi da quelli indicati in fattura, sia la consapevolezza della frode in capo al cessionario, il contribuente è onerato di fornire la prova contraria.
Con la recentissima sentenza n. 22 del 2022 la Commissione tributaria regionale della Campania ha chiarito quali possono essere gli elementi idonei a provare la connivenza del cessionario, ovvero:
- documentazione non idonea a fornire la prova di avere ricevuto la merce o la prestazione da parte del cessionario,
- fatture prive della descrizione dei beni e dei servizi forniti,
- fatture prive della firma di ricezione della merce e delle copie delle bolle di consegna della merce acquistata,
- rapporti commerciali istaurati in assenza di ordini scritti, con accordi verbali, attraverso contatti telefonici.
In allegato la sentenza.
Con la recentissima sentenza n. 22 del 2022 la Commissione tributaria regionale della Campania ha chiarito quali possono essere gli elementi idonei a provare la connivenza del cessionario, ovvero:
- documentazione non idonea a fornire la prova di avere ricevuto la merce o la prestazione da parte del cessionario,
- fatture prive della descrizione dei beni e dei servizi forniti,
- fatture prive della firma di ricezione della merce e delle copie delle bolle di consegna della merce acquistata,
- rapporti commerciali istaurati in assenza di ordini scritti, con accordi verbali, attraverso contatti telefonici.
In allegato la sentenza.
Riparto dell'onere della prova nelle operazioni inesistenti (CTR Campania n. 22/2022)