mar012022

Riparto dell'onere della prova nelle operazioni inesistenti (CTR Campania n. 22/2022)

Secondo la giurisprudenza constante, in caso di accertamento avente a oggetto operazioni inesistenti, è l'Amministrazione Finanziaria a dover provare che le operazioni commerciali oggetto delle fatture contestate non sono mai state poste in essere. Solo ove l’amministrazione provi sia che l’operazione non è mai stata posta in essere o è stata posta in essere da soggetti diversi da quelli indicati in fattura, sia la consapevolezza della frode in capo al cessionario, il contribuente è onerato di fornire la prova contraria.
Con la recentissima sentenza n. 22 del 2022 la Commissione tributaria regionale della Campania ha chiarito quali possono essere gli elementi idonei a provare la connivenza del cessionario, ovvero:
- documentazione non idonea a fornire la prova di avere ricevuto la merce o la prestazione da parte del cessionario,
- fatture prive della descrizione dei beni e dei servizi forniti,
- fatture prive della firma di ricezione della merce e delle copie delle bolle di consegna della merce acquistata,
- rapporti commerciali istaurati in assenza di ordini scritti, con accordi verbali, attraverso contatti telefonici.

In allegato la sentenza.

Riparto dell'onere della prova nelle operazioni inesistenti (CTR Campania n. 22/2022)

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