feb162022
Apertura di borse in sede di accesso: le conclusioni delle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. unite, sent., 2 febbraio 2022, n. 3182)
È legittimo basare l’avviso di accertamento sui dati e documenti scovati nella valigetta dell’amministratore consegnata spontaneamente agli agenti durante un’ispezione, anche senza autorizzazione della Procura.
Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la recentissima sentenza 3182/2022.
Nel caso di specie le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi sulle seguenti questioni:
1) se, in caso di apertura della valigetta reperita in sede di accesso, la mancanza di autorizzazione di cui al d.P.R. n. 633/1972, art. 52, comma 3, possa essere superata dal consenso prestato dal titolare del diritto;
2) se, nel caso in cui si dia risposta positiva alla prima questione, il consenso può dirsi libero ed informato anche qualora l'amministrazione finanziaria non abbia informato il titolare del diritto della facoltà, di cui alla l. n. 212/2000, art. 12, comma 2, di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi della giustizia tributaria;
3) se, infine, l'eventuale inosservanza del suddetto obbligo di informazione ed il conseguente vizio del consenso del titolare del diritto comporti l'inutilizzabilità della documentazione acquisita in mancanza della prescritta autorizzazione.
La Corte di Cassazione ha risposto al primo quesito affermativamente: l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili infatti è richiesta soltanto nel caso di "apertura coattiva", e non anche ove l'attività di ricerca si svolga con il libero consenso del contribuente.
Per quanto concerne la seconda questione, secondo gli Ermellini non è necessario che il contribuente sia stato informato della sussistenza di una previsione di legge che, in caso di sua opposizione, consente l'apertura coattiva solo previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, non rinvenendosi un obbligo in tal senso nell'art. 52 cit. e neanche nell'art. 12, comma 2, l. n. 212/2000.
Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la recentissima sentenza 3182/2022.
Nel caso di specie le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi sulle seguenti questioni:
1) se, in caso di apertura della valigetta reperita in sede di accesso, la mancanza di autorizzazione di cui al d.P.R. n. 633/1972, art. 52, comma 3, possa essere superata dal consenso prestato dal titolare del diritto;
2) se, nel caso in cui si dia risposta positiva alla prima questione, il consenso può dirsi libero ed informato anche qualora l'amministrazione finanziaria non abbia informato il titolare del diritto della facoltà, di cui alla l. n. 212/2000, art. 12, comma 2, di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi della giustizia tributaria;
3) se, infine, l'eventuale inosservanza del suddetto obbligo di informazione ed il conseguente vizio del consenso del titolare del diritto comporti l'inutilizzabilità della documentazione acquisita in mancanza della prescritta autorizzazione.
La Corte di Cassazione ha risposto al primo quesito affermativamente: l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili infatti è richiesta soltanto nel caso di "apertura coattiva", e non anche ove l'attività di ricerca si svolga con il libero consenso del contribuente.
Per quanto concerne la seconda questione, secondo gli Ermellini non è necessario che il contribuente sia stato informato della sussistenza di una previsione di legge che, in caso di sua opposizione, consente l'apertura coattiva solo previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, non rinvenendosi un obbligo in tal senso nell'art. 52 cit. e neanche nell'art. 12, comma 2, l. n. 212/2000.