apr272022

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: necessaria intenzionalità

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15239/22 ha chiarito che "Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo per il quale non rileva l'avvenuta emissione, in tutto o in parte, di cartelle esattoriali ma è richiesta soltanto l'esistenza di un credito erariale relativo, per capitale e/o interessi o sanzioni, ad imposte sui redditi o sul valore aggiunto, suscettibile di essere azionato coattivamente; pertanto, la verifica del superamento della prevista soglia di punibilità (superiore a cinquantamila euro) va effettuata al momento del compimento dell'atto simulato o fraudolento, senza tener conto degli interessi e delle somme aggiuntive successivamente maturate".

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: necessaria intenzionalità

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