gen132022
Quali sono le conseguenze dell'erronea scelta del rito ordinario compiuta per l'opposizione a cartella di pagamento?
La Cassazione a Sezioni unite, con la sentenza n. 758, ha definitivamente chiarito che "nei procedimenti ‘semplificati' disciplinati dal Dlgs n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma dell'art. 4 del Dlgs n. 150 del 2011 - è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte. Tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione".
Inoltre, la Corte ha affrontato altre due questioni poste dalla società ricorrente.
La prima questione attiene alla necessità, nel procedimento davanti al giudice di pace, di presentare anche la nota d'iscrizione a ruolo ai fini della valida costituzione in giudizio della parte interessata. Secondo gli Ermellini "Nel procedimento davanti al giudice di pace, per la costituzione della parte che vi provveda per prima non è necessaria la presentazione di una apposita nota di iscrizione a ruolo, essendo compito del cancelliere provvedere agli adempimenti di sua competenza, anche se ancora non era scaduto il termine per la costituzione dell'opponente".
La seconda questione invece concerne la possibilità, per il convenuto, di costituirsi prima dell'attore e in pendenza del termine concesso a quest'ultimo per provvedere alla propria costituzione A tale questione posta la Corte ha dato risposta positiva. Il convenuto può costituirsi in giudizio in mancanza della costituzione dell'attore e prima che sia scaduto il termine per la costituzione dell'attore stesso, dovendo il cancelliere provvedere in tal caso all'iscrizione a ruolo della causa
Inoltre, la Corte ha affrontato altre due questioni poste dalla società ricorrente.
La prima questione attiene alla necessità, nel procedimento davanti al giudice di pace, di presentare anche la nota d'iscrizione a ruolo ai fini della valida costituzione in giudizio della parte interessata. Secondo gli Ermellini "Nel procedimento davanti al giudice di pace, per la costituzione della parte che vi provveda per prima non è necessaria la presentazione di una apposita nota di iscrizione a ruolo, essendo compito del cancelliere provvedere agli adempimenti di sua competenza, anche se ancora non era scaduto il termine per la costituzione dell'opponente".
La seconda questione invece concerne la possibilità, per il convenuto, di costituirsi prima dell'attore e in pendenza del termine concesso a quest'ultimo per provvedere alla propria costituzione A tale questione posta la Corte ha dato risposta positiva. Il convenuto può costituirsi in giudizio in mancanza della costituzione dell'attore e prima che sia scaduto il termine per la costituzione dell'attore stesso, dovendo il cancelliere provvedere in tal caso all'iscrizione a ruolo della causa