giu172020
Opposizione a sanzione amministrativa: cosa accade se si sceglie il rito sbagliato?
L’opposizione al verbale di accertamento di violazioni del Codice della Strada si propone con le forme del rito del lavoro (a mezzo ricorso).
Qualora l’opponente scelga il rito ordinario e il giudice non disponga il mutamento del rito entro la prima udienza, si consolida il rito scelto dall’opponente, anche in relazione alla forma dell'atto di appello.
Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione ha infatti enunciato in seguente principio di diritto. "Qualora l'opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada regolata dal D.Lgs. 11 settembre 2011, n. 150, art. 7 sia stata erroneamente instaurata seguendo il rito ordinario, anzichè quello del lavoro, il mutamento del rito può essere disposto, ai sensi del medesimo D.Lgs., art. 4, comma 2, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, decorsa la quale si consolida il rito adottato dall'opponente, anche in relazione alla forma che dovrà assumere l'atto di appello. Dal consolidamento del rito ordinario erroneamente prescelto consegue che la tempestività dell'opposizione deve essere rapportata alla data in cui l'atto di citazione è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notificazione, anzichè a quella del suo deposito in cancelleria, non dovendosi procedere alla conversione dell'atto introduttivo in ricorso".
Qualora l’opponente scelga il rito ordinario e il giudice non disponga il mutamento del rito entro la prima udienza, si consolida il rito scelto dall’opponente, anche in relazione alla forma dell'atto di appello.
Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione ha infatti enunciato in seguente principio di diritto. "Qualora l'opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada regolata dal D.Lgs. 11 settembre 2011, n. 150, art. 7 sia stata erroneamente instaurata seguendo il rito ordinario, anzichè quello del lavoro, il mutamento del rito può essere disposto, ai sensi del medesimo D.Lgs., art. 4, comma 2, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, decorsa la quale si consolida il rito adottato dall'opponente, anche in relazione alla forma che dovrà assumere l'atto di appello. Dal consolidamento del rito ordinario erroneamente prescelto consegue che la tempestività dell'opposizione deve essere rapportata alla data in cui l'atto di citazione è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notificazione, anzichè a quella del suo deposito in cancelleria, non dovendosi procedere alla conversione dell'atto introduttivo in ricorso".