mar242022

Niente utilizzo della media semplice, invece, di quella ponderata, quando tra i vari tipi di merce esiste una notevole differenza di valore.

Con ordinanza n. 9514/2022 pubblicata ieri, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha stabilito che nell'accertamento tributario fondato sulle percentuali di ricarico della merce venduta, il ricorso al criterio della media aritmetica semplice in luogo della media ponderata è consentito quando risulti omogeneità della merce, assumendo il criterio della media aritmetica semplice valenza indiziaria, al fine di ricostruire i margini di guadagno realizzato sulle vendite effettuate in evasione di imposta, spettando al contribuente di provare che l'attività sottoposta ad accertamento ha ad oggetto prodotti con notevole differenza di valore e che quelli maggiormente venduti presentano una percentuale di ricarico m molto inferiore a quella risultante dal ricarico medio (sul punto Cass. 27568/2013, Cass. 3979/2017; Cass. 11165/2014).
Non è dunque legittimo l'utilizzo del sistema della media semplice, anziché quello della media ponderale, quando tra i vari tipi di merce esiste una notevole differenza di valore ed i tipi più venduti presentano una percentuale di ricarico inferiore a quella risultante dal ricarico medio (v. Cass. 4312/2015).

Niente utilizzo della media semplice, invece, di quella ponderata, quando tra i vari tipi di merce esiste una notevole differenza di valore.

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