mar212022

Diniego di autotutela impugnabile solo se sussistono ragioni di interesse generale

Con l’ordinanza n. 7318/2022 la Corte di Cassazione è tornata a ribadire il proprio orientamento in materia di impugnabilità del diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria a fronte di un’istanza di annullamento in autotutela.
Nel processo tributario, il sindacato sull'atto di diniego dell'Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, che, come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 181 del 2017, si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente.
La Corte di legittimità, del resto, aveva già da tempo chiarito che il contribuente il quale richieda all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi ad eccepire eventuali vizi dell'atto medesimo, la cui deduzione è definitivamente preclusa, ma deve prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto. Ne consegue che contro il diniego dell'Amministrazione di procedere all'esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per allegare eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria.

Diniego di autotutela impugnabile solo se sussistono ragioni di interesse generale

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