ott072020

L’imputato assolto in sede penale può essere comunque ritenuto responsabile fiscalmente nel caso in cui l’atto impositivo risulti fondato su validi indizi.

Nel contenzioso tributario, non può essere attribuita alcuna autorità di cosa giudicata alla sentenza penale irrevocabile emessa in materia di reati fiscali, anche se i fatti esaminati siano i medesimi, poiché nel processo tributario valgono i limiti in materia di prova stabiliti dal comma 4 dell’art. 7, D.Lgs. n. 546/1992, i quali consentono l’ingresso anche alle presunzioni semplici, le quali non sono idonee da sole a supportare una pronuncia penale di condanna.
Di conseguenza, il contribuente assolto in sede penale per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste può comunque essere ritenuto responsabile ai fini fiscali quando l’atto impositivo si fondi su indizi validi, i quali sarebbero insufficienti ai fini di un giudizio di responsabilità penale ma idonei ai fini di quello tributario. (Cass. 21121/2020)

L’imputato assolto in sede penale può essere comunque ritenuto responsabile fiscalmente nel caso in cui l’atto impositivo risulti fondato su validi indizi.

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