apr292020
Dopo la definizione agevolata è impossibile ridurre le sanzioni in adesione.
Una volta definite le sanzioni in misura ridotta non vi è più alcuna possibilità di restituzione anche se in sede di accertamento con adesione le imposte vengono ridotte. A precisarlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza 5166/2020.
Secondo gli ermellini, l’atto di irrogazione delle sanzioni deve considerarsi autonomo rispetto al correlato procedimento di accertamento del tributo, cui le sanzioni ineriscono. Ne consegue che se il contribuente opti, ai sensi dell’art. 17 c. 2 d.lgs 472/97, per la definizione agevolata delle sanzioni, deve escludersi la ripetizione delle somme pagate bonariamente a prescindere dall’esito del processo avente ad oggetto il correlato accertamento, anche qualora favorevole al contribuente. Ciò in quanto con il pagamento ridotto è definitivamente chiuso il rapporto relativo alle sanzioni.
Per un approfondimento, si allega ordinanza n. 5266/2020.
Secondo gli ermellini, l’atto di irrogazione delle sanzioni deve considerarsi autonomo rispetto al correlato procedimento di accertamento del tributo, cui le sanzioni ineriscono. Ne consegue che se il contribuente opti, ai sensi dell’art. 17 c. 2 d.lgs 472/97, per la definizione agevolata delle sanzioni, deve escludersi la ripetizione delle somme pagate bonariamente a prescindere dall’esito del processo avente ad oggetto il correlato accertamento, anche qualora favorevole al contribuente. Ciò in quanto con il pagamento ridotto è definitivamente chiuso il rapporto relativo alle sanzioni.
Per un approfondimento, si allega ordinanza n. 5266/2020.
Dopo la definizione agevolata è impossibile ridurre le sanzioni in adesione.