Notifica di atti fiscali via posta: se il destinatario è assente si perfeziona dopo dieci giorni di giacenza

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 6702/2025 ha precisato che, quando la notifica degli atti impositivi è effettuata direttamente dall’Amministrazione tramite servizio postale, senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario, in caso di temporanea assenza del destinatario, la notifica si considera perfezionata decorsi dieci giorni dal deposito dell’avviso presso l’ufficio postale, oppure dalla spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale — pur non essendovi tenuto — vi abbia provveduto.
Si tratta di una procedura semplificata che applica le regole del servizio postale ordinario e che non richiede la comunicazione dell’avvenuta notifica, rispondendo all’esigenza di assicurare la certezza e la celerità dell’azione amministrativa.
Sul punto, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 175 del 2018, ha ritenuto legittimo l’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973, osservando che «il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di chiedere la rimessione in termini, ai sensi dell’art. 153 c.p.c., ove dimostri — anche sulla base di idonei elementi presuntivi — di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile».

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