Procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo
Con la procedura di riversamento spontaneo possono essere regolarizzati, senza applicazione di sanzioni e interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione fino alla data di entrata in vigore della norma che ha introdotto la procedura medesima, ossia fino al 22 ottobre 2021.
Possono beneficiare della regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, coloro che
- hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta
- hanno applicato il comma 1-bis dell’articolo 3, Dl 145/2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, legge 145/2018
- hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità
- hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.
La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021. Inoltre, l’accesso alla procedura è precluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi di mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
Se gli Uffici, dopo la presentazione dell’istanza, accertano in capo al contribuente una o più delle condotte sopra indicate, il contribuente decade dalla procedura e la richiesta non produce effetti. Le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti.
il decreto-legge 25/2025 ha riaperto sino al 3 giugno 2025 il termine per avvalersi della procedura. Il relativo versamento va effettuato entro quella stessa data in un'unica soluzione o in tre rate di pari importo; in caso di pagamento frazionato, sulla seconda e sulla terza rata, scadenti rispettivamente il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026, sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 4 giugno 2025. Se al momento di presentazione dell'istanza l'atto di recupero del credito è divenuto definitivo, il riversamento deve avvenire per intero entro il 3 giugno 2025. .