set032020
Omessa dichiarazione: mandato al commercialista non salva il contribuente (Cass. 16469/2020)
Secondo la costante giurisprudenza, l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il contribuente dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione. Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16469 del 2020.
Sul punto va rammentato che il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5 punisce, com'è noto, la mancata presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti a questa tenuti.
Sul punto la Corte, con la recentissima sentenza 9417/2020, ha chiarito che trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale e non delegabile il relativo dovere e si è escluso che l'eventuale delega possa modificare il destinatario dell'obbligo, titolare della posizione di garanzia, il quale, in ossequio ai criteri di tassatività e di legalità, continua a coincidere con il soggetto individuato dalla legge (Sez. 3, n. 9163 del 29/10/2009, Lombardi, Rv. 246208 - 01
Sul punto va rammentato che il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5 punisce, com'è noto, la mancata presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti a questa tenuti.
Sul punto la Corte, con la recentissima sentenza 9417/2020, ha chiarito che trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale e non delegabile il relativo dovere e si è escluso che l'eventuale delega possa modificare il destinatario dell'obbligo, titolare della posizione di garanzia, il quale, in ossequio ai criteri di tassatività e di legalità, continua a coincidere con il soggetto individuato dalla legge (Sez. 3, n. 9163 del 29/10/2009, Lombardi, Rv. 246208 - 01
Omessa dichiarazione: mandato al commercialista non salva il contribuente (Cass. 16469/2020)