set032020
La non punibilità per particolare tenuità del fatto non annulla la confisca. (Cass. 24974/2020)
L'applicazione della norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto, non esclude la confisca. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza 24974.
Nel caso di specie la misura era stata disposta ai sensi dell’art. 260-ter comma 5 del Dlgs 152/2006 che per l'adozione della misura ablatoria non richiede necessariamente la pronuncia di una sentenza di condanna, bensì il solo accertamento del reato.
E infatti l'applicazione della causa di non punibilità non esclude la rilevanza penale del fatto, ma ne attesta solo il profilo della particolare tenuità.
A sostegno della decisione, la Cassazione ha ricordato che nel caso di guida in stato di ebbrezza, se viene riconosciuta la non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice non può disporre la confisca del veicolo perché il codice della strada la prevede solo in seguito a sentenza di condanna o al patteggiamento.
Nel caso di specie la misura era stata disposta ai sensi dell’art. 260-ter comma 5 del Dlgs 152/2006 che per l'adozione della misura ablatoria non richiede necessariamente la pronuncia di una sentenza di condanna, bensì il solo accertamento del reato.
E infatti l'applicazione della causa di non punibilità non esclude la rilevanza penale del fatto, ma ne attesta solo il profilo della particolare tenuità.
A sostegno della decisione, la Cassazione ha ricordato che nel caso di guida in stato di ebbrezza, se viene riconosciuta la non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice non può disporre la confisca del veicolo perché il codice della strada la prevede solo in seguito a sentenza di condanna o al patteggiamento.
La non punibilità per particolare tenuità del fatto non annulla la confisca. (Cass. 24974/2020)