apr302019
La difesa non è legittima se la violenza è reciproca (Cass. pen., V sez., n. 17787/19)
Per potere essere legittima, la difesa da un’aggressione non deve essere frutto di un’identica intenzione violenta.
Lo puntualizza la V sezione penale della Corte di cassazione che, nella sentenza n. 17787, ha precisato che la scriminante di cui all'art. 52 c.p. opera solamente se un soggetto colpisce taluno «per evitare di essere da questo picchiato,[non se lo scopo è quello di] aggredirlo a sua volta e in tal modo punirlo per l'aggressione ricevuta».
Secondo la Suprema Corte, infatti, «la configurabilità dell’esimente della legittima difesa deve escludersi nell’ipotesi in cui lo scontro tra due soggetti possa essere inserito in un quadro complessivo di sfida, giacché, in tal caso, ciascuno dei partecipanti risulta animato da volontà aggressiva nei confronti dell’altro e quindi indipendentemente che le intenzioni siano dichiarate o siano implicite al comportamento tenuto dai contendenti, nessuno di loro può invocare la necessità di difesa in una situazione di pericolo che ha contribuito a determinare e che non può avere il carattere dell'inevitabilità».
La legittima difesa può quindi essere invocata da un soggetto solo se «costretto dalla necessità di difendersi», e non «perché animato da un proposito di vendetta».
Lo puntualizza la V sezione penale della Corte di cassazione che, nella sentenza n. 17787, ha precisato che la scriminante di cui all'art. 52 c.p. opera solamente se un soggetto colpisce taluno «per evitare di essere da questo picchiato,[non se lo scopo è quello di] aggredirlo a sua volta e in tal modo punirlo per l'aggressione ricevuta».
Secondo la Suprema Corte, infatti, «la configurabilità dell’esimente della legittima difesa deve escludersi nell’ipotesi in cui lo scontro tra due soggetti possa essere inserito in un quadro complessivo di sfida, giacché, in tal caso, ciascuno dei partecipanti risulta animato da volontà aggressiva nei confronti dell’altro e quindi indipendentemente che le intenzioni siano dichiarate o siano implicite al comportamento tenuto dai contendenti, nessuno di loro può invocare la necessità di difesa in una situazione di pericolo che ha contribuito a determinare e che non può avere il carattere dell'inevitabilità».
La legittima difesa può quindi essere invocata da un soggetto solo se «costretto dalla necessità di difendersi», e non «perché animato da un proposito di vendetta».
La difesa non è legittima se la violenza è reciproca (Cass. pen., V sez., n. 17787/19)