Esecuzione penale: l'affidamento in prova si può eseguire in altro Stato membro
Con sentenza n. 4991/2025 la Suprema Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "in tema di misure alternative alla detenzione, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, è consentita l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato estero membro dell'Unione Europea dove il condannato abbia residenza legale ed abituale, in conformità a quanto disposto dal menzionato decreto legislativo (Sez. 1, n. 20977/2020)".
Infatti, l’esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo nello Stato dell'Unione europea ove il condannato sia residente qualora detto Stato abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, recepita in Italia con d.lgs. n. 38/2016, in quanto l'affidamento è assimilabile ad una "sanzione sostitutiva" ai sensi dell'art. 2, lett. e),di tale decreto, quale sanzione che "impone obblighi ed impartisce prescrizioni", compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono il contenuto del trattamento alternativo al carcere.
Esecuzione penale: l'affidamento in prova si può eseguire in altro Stato membro