dic192018
Guida in stato d'ebbrezza: il lavoro di pubblica utilità sospende la revoca della patente (Cass. 56962/18)
La sanzione accessoria della revoca della patente, per chi è stato condannato per guida in stato di ebbrezza, deve essere sospesa nel caso di applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità.
È questa la conseguenza cui arriva la Corte di cassazione, con sentenza n. 56962/18, superando due precedenti ed opposti orientamenti.
Secondo un primo orientamento, il giudice, nel dichiarare l’estinzione del reato per il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, non poteva disporre la revoca della patente che, quindi, si estingueva; mentre secondo un altro orientamento, invece, il giudice dell’esecuzione, nel dichiarare l’estinzione del reato per il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità non aveva questo potere.
Quid iuris?
Nella sentenza in commento, il Collegio ha ritenuto che “in caso di estinzione del reato per positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, la competenza a provvedere sulla sanzione accessoria della revoca della patente di guida spetta al Prefetto, e non al Giudice”, in forza dell’art- 224 C.d.s. “Con l’evidente corollario che il Giudice che abbia irrogato la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità ed abbia contestualmente applicato la sanzione della revoca della patente dovrà necessariamente – in caso di esito positivo della attività in favore della collettività – dichiarare l’estinzione del reato e disporre, di conseguenze, la trasmissione degli atti al prefetto per quanto di sua competenza in ordine alla sanzione accessoria della revoca della patente.”
La Suprema Corte ha precisato inoltre che “in sede di verifica dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità si possono presentare al giudice due possibili scenari, a seconda dell’esito positivo o negativo della valutazione sullo svolgimento del prevenuto dei lavori stessi.”
(1) Esito positivo: il giudice dovrà dichiarare l’estinzione del reato e, ai sensi dell’art. 224 comma 3 C.d.s., trasmettere gli atti al prefetto, competente in via esclusiva.
(2) Esito negativo: il giudice, come previsto dall’art. 186 comma 9bis C.d.s., dovrò revocare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità con ripristino della pena principale (arresto e ammenda). “Quanto alla revoca della patente, su cui la norma citata nulla prevede, troverà applicazione la disciplina generale, nel senso che il Giudice dovrà applicare in via definitiva la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, trattandosi di sanzione accessoria che consegue ex lege al reato in questione.”
Da ciò discende che “la sanzione accessoria della revoca della patente, applicata in sentenza dal giudice, non può avere immediata efficacia, trattandosi di sanzione in ordine alla quale il giudice stesso potrebbe, per così dire perdere il potere di provvedere sulla stessa in via definitiva.”
Per un’ulteriore e più approfondita analisi si allega la sentenza in oggetto.
È questa la conseguenza cui arriva la Corte di cassazione, con sentenza n. 56962/18, superando due precedenti ed opposti orientamenti.
Secondo un primo orientamento, il giudice, nel dichiarare l’estinzione del reato per il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, non poteva disporre la revoca della patente che, quindi, si estingueva; mentre secondo un altro orientamento, invece, il giudice dell’esecuzione, nel dichiarare l’estinzione del reato per il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità non aveva questo potere.
Quid iuris?
Nella sentenza in commento, il Collegio ha ritenuto che “in caso di estinzione del reato per positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, la competenza a provvedere sulla sanzione accessoria della revoca della patente di guida spetta al Prefetto, e non al Giudice”, in forza dell’art- 224 C.d.s. “Con l’evidente corollario che il Giudice che abbia irrogato la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità ed abbia contestualmente applicato la sanzione della revoca della patente dovrà necessariamente – in caso di esito positivo della attività in favore della collettività – dichiarare l’estinzione del reato e disporre, di conseguenze, la trasmissione degli atti al prefetto per quanto di sua competenza in ordine alla sanzione accessoria della revoca della patente.”
La Suprema Corte ha precisato inoltre che “in sede di verifica dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità si possono presentare al giudice due possibili scenari, a seconda dell’esito positivo o negativo della valutazione sullo svolgimento del prevenuto dei lavori stessi.”
(1) Esito positivo: il giudice dovrà dichiarare l’estinzione del reato e, ai sensi dell’art. 224 comma 3 C.d.s., trasmettere gli atti al prefetto, competente in via esclusiva.
(2) Esito negativo: il giudice, come previsto dall’art. 186 comma 9bis C.d.s., dovrò revocare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità con ripristino della pena principale (arresto e ammenda). “Quanto alla revoca della patente, su cui la norma citata nulla prevede, troverà applicazione la disciplina generale, nel senso che il Giudice dovrà applicare in via definitiva la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, trattandosi di sanzione accessoria che consegue ex lege al reato in questione.”
Da ciò discende che “la sanzione accessoria della revoca della patente, applicata in sentenza dal giudice, non può avere immediata efficacia, trattandosi di sanzione in ordine alla quale il giudice stesso potrebbe, per così dire perdere il potere di provvedere sulla stessa in via definitiva.”
Per un’ulteriore e più approfondita analisi si allega la sentenza in oggetto.