set012020
Un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate: la circolare 25/E
Con la circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, circolare “multiquesito”, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle misure di sostegno alle imprese e all’economia, alle norme fiscali e agli interventi in materia di lavoro e politiche sociali, editoria, contenute nel decreto Rilancio.
Tra i punti contenuti nel predetto documento, ampio spazio è dedicato alla sospensione delle scadenze relative alla riscossione.
Secondo l’agenzia delle Entrate, il Dl Rilancio vieta di notificare atti accertativi e sanzionatori nel corso dell’anno 2020, con eccezioni solo per motivi di indifferibilità ed urgenza.
Un altro chiarimento importante riguarda il coordinamento tra il differimento di 85 giorni, di cui all’articolo 67, e la disciplina dei termini dettata dall’articolo 157.
L’Agenzia richiama il principio di specialità e qualifica l’articolo 157 come norma speciale rispetto all’articolo 67, sia con riferimento all’oggetto che alla portata dei suoi effetti.
L’applicazione delle regole speciali contenute nell’articolo 157 produce effetti opposti sui termini degli atti impositivi “naturalmente” in scadenza il 31 dicembre 2020.
Da un lato, il termine per l’emissione dell’atto e, di conseguenza, per lo svolgimento dell’attività istruttoria è accorciato, stante l’inapplicabilità dello slittamento in avanti di 85 giorni previsto dall’articolo 67.
Da un altro lato, è prolungato il periodo di notifica, difatti lo spostamento in avanti (di 85 giorni) determinato dalla sospensione prevista dal decreto Cura Italia è, in ogni caso, ricompreso nella più lunga proroga (di un anno) prevista dal decreto Rilancio.
Per un approfondimento si allega la circolare.
Tra i punti contenuti nel predetto documento, ampio spazio è dedicato alla sospensione delle scadenze relative alla riscossione.
Secondo l’agenzia delle Entrate, il Dl Rilancio vieta di notificare atti accertativi e sanzionatori nel corso dell’anno 2020, con eccezioni solo per motivi di indifferibilità ed urgenza.
Un altro chiarimento importante riguarda il coordinamento tra il differimento di 85 giorni, di cui all’articolo 67, e la disciplina dei termini dettata dall’articolo 157.
L’Agenzia richiama il principio di specialità e qualifica l’articolo 157 come norma speciale rispetto all’articolo 67, sia con riferimento all’oggetto che alla portata dei suoi effetti.
L’applicazione delle regole speciali contenute nell’articolo 157 produce effetti opposti sui termini degli atti impositivi “naturalmente” in scadenza il 31 dicembre 2020.
Da un lato, il termine per l’emissione dell’atto e, di conseguenza, per lo svolgimento dell’attività istruttoria è accorciato, stante l’inapplicabilità dello slittamento in avanti di 85 giorni previsto dall’articolo 67.
Da un altro lato, è prolungato il periodo di notifica, difatti lo spostamento in avanti (di 85 giorni) determinato dalla sospensione prevista dal decreto Cura Italia è, in ogni caso, ricompreso nella più lunga proroga (di un anno) prevista dal decreto Rilancio.
Per un approfondimento si allega la circolare.
Un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate: la circolare 25/E