giu192020

Recidiva solo se i precedenti sono definitivi

L’art. l’articolo 7 del Dlgs 472/97 rubricato “Criteri di determinazione della sanzione” prevede – al terzo comma – che “la sanzione puo' essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'articolo 13, dell'articolo 16 o in dipendenza di accertamento con adesione. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità”.
Sul punto la Cassazione ha precisato che per le sanzioni tributarie l’incremento per la recidiva è possibile solo se le violazioni dei tre anni precedenti sono state definitivamente accertate.
La medesima violazione commessa in altri periodi di imposta, influisce anche al fine del calcolo del cumulo giuridico, il quale, in concreto rappresenta un beneficio per il contribuente (articolo 12 del Dlgs 472/92). Diversamente, invece, la recidiva è un’aggravante della sanzione, proprio per punire maggiormente il disvalore dell’azione commessa.
Secondo la Suprema Corte, quindi, proprio per tali differenze tra i due istituti, è evidente che la recidiva debba fondarsi sulla sussistenza di un precedente accertamento definitivo.
Di conseguenza, per giustificare l’incremento sanzionatorio, è necessario che la violazione sia stata definitivamente accertata dal giudice tributario ovvero sia divenuta definitiva per mancata impugnazione della contestazione.
La decisione è particolarmente importante perché – in concreto – potrebbe limitare l’applicazione dell’incremento sanzionatorio (soprattutto alla luce delle modifiche introdotte con la riforma del 2015 che ha previsto una sorta di obbligatoria applicazione della “recidiva”).
Infatti, applicando questo principio, gli Uffici potranno aumentare le sanzioni solo se esisteranno atti definitivi precedenti relativi ad analoghe violazioni.
In allegato la sentenza n. 3179/2019.

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