apr012019
Reati tributari - Cassazione n. 13566 del 2019
La Cassazione ha ritenuto che "in tema di misure di prevenzione, il mero status di evasore fiscale non sia sufficiente ai fini del giudizio di pericolosità generica che legittima l'applicazione della misura.
si è ritenuto in particolare che la condizione di 'evasore fiscale' non si sovrappone necessariamente ed automaticamente a quella di chi debba ritenersi 'abitualmente dedito a traffici delittuosi' e 'viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose' e sia, quindi, sottoponibile alle misure di prevenzione.
Le locuzioni usate, infatti, devono considerarsi di stretta interpretazione e implicano quindi l'accertamento della commissione di delitti, ai quali deve essere collegata o conseguente l'attività del proposto, mentre il fenomeno della sottrazione agli adempimenti tributari, indubbiamente illecito in tutte le sue forme, dà però adito a diverse risposte da parte dell'ordinamento (sanzioni di carattere amministrativo e sanzioni penali, a loro volta distinguibili in ipotesi contravvenzioni e ipotesi delittuose, solo queste ultime rilevanti ex art. 1 e 4 del codice delle misure di prevenzione)."
Si allega la sentenza per un eventuale ulteriore approfondimento.
si è ritenuto in particolare che la condizione di 'evasore fiscale' non si sovrappone necessariamente ed automaticamente a quella di chi debba ritenersi 'abitualmente dedito a traffici delittuosi' e 'viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose' e sia, quindi, sottoponibile alle misure di prevenzione.
Le locuzioni usate, infatti, devono considerarsi di stretta interpretazione e implicano quindi l'accertamento della commissione di delitti, ai quali deve essere collegata o conseguente l'attività del proposto, mentre il fenomeno della sottrazione agli adempimenti tributari, indubbiamente illecito in tutte le sue forme, dà però adito a diverse risposte da parte dell'ordinamento (sanzioni di carattere amministrativo e sanzioni penali, a loro volta distinguibili in ipotesi contravvenzioni e ipotesi delittuose, solo queste ultime rilevanti ex art. 1 e 4 del codice delle misure di prevenzione)."
Si allega la sentenza per un eventuale ulteriore approfondimento.