feb122019

L’ispettore dei bus non può multare in tutta la città

Con la sentenza 3494/2019 la Cassazione ribadisce che i dipendenti delle aziende di trasporto pubblico locale hanno il solo compito di accertare infrazioni che avvengono nelle corsie di marcia o sulle aree di sosta riservate ai mezzi pubblici. Questi dipendenti perciò non possiedono un potere generale sull'intero territorio comunale, ma si devono limitare a esercitare i poteri di prevenzione e accertamento sulle infrazioni che in concreto ostacolino il regolare esercizio del servizio di trasporto pubblico. Pertanto, nel caso di specie il rilevamento da parte di detti dipendenti del divieto di sosta nelle strisce pedonali è stato considerato illegittimo.

L’ispettore dei bus non può multare in tutta la città

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