lug202020
Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. 15005/2020)
In caso di fatture soggettivamente inesistenti l’amministrazione deve dimostrare, anche in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario della partecipazione alla frode. A tal fine l’ufficio sulla base di elementi oggettivi e specifici deve provare che il contribuente sapeva, o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza che l’operazione si inseriva in un’evasione fiscale, o almeno che possedeva indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, della sostanziale inesistenza del contraente.
A confermare questo importante principio, ormai consolidato, è la Cassazione con l’ordinanza 15005/2020.
A confermare questo importante principio, ormai consolidato, è la Cassazione con l’ordinanza 15005/2020.
Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. 15005/2020)