giu042020
Sospensione dei termini e accertamento con adesione - Articoli 67 e 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto “Cura Italia”) – Chiarimenti
La circolare n. 6 del 23 marzo 2020 ha fornito le prime indicazioni sulla sospensione dei termini e in particolare sull’accertamento con adesione, previsti dal decreto Cura Italia, D.L. n. 18 del 2020.
COSA ACCADE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE?
Per gli avvisi notificati prima del 9 marzo 2020 ed il cui termine di impugnazione era ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprendendo gli stessi a decorrere dal 16 aprile.
Per gli avvisi eventualmente notificati tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, l’inizio del decorso del termine per ricorrere è differito alla fine del periodo di sospensione.
Nell’ipotesi di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica anche la sospensione disciplinata dall’articolo 83 del decreto.
Di conseguenza, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente:
– sia la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente, di cui l d. lgs. n. 218 del 1997;
– sia la sospensione prevista dall’art. 83 del decreto.
UN ESEMPIO APPLICATIVO
Come chiarito dall’Agenzia, se l’avviso di accertamento, ad esempio, è stato notificato il 21 gennaio 2020 e l’istanza di accertamento con adesione è stata presentata il 20 febbraio 2020, il termine per la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione scade il 27 luglio 2020.
Ciò perché alla data del 20 febbraio sono trascorsi solo 30 giorni dei 60 previsti per la proposizione del ricorso e il 20 febbraio iniziano a decorrere i 90 giorni di sospensione previsti dalla Legge, cui vanno sommati i residui 30 giorni. Inoltre essendo intervenuta, dal 9 marzo al 15 aprile, la sospensione dei termini, alla data del 9 marzo risultano decorsi soltanto 17 giorni dei 90 e i rimanenti 73 giorni, unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso, iniziano a decorrere dal 16 aprile, per cui il termine finale per la sottoscrizione dell'accertamento con adesione scade il 27 luglio.
IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE "A DISTANZA"
E’ interessante sottolineare che nella circolare in commento, l’Agenzia dell’Entrate ha evidenziato che laddove ci sia comunque un interesse a svolgere il procedimento di accertamento con adesione, è possibile, proprio in virtù della «collaborazione e buona fede» tra fisco e contribuente, dar seguito al procedimento con procedure di gestione del procedimento di adesione in questo periodo emergenziale, che tutelino prioritariamente la salute dei dipendenti e dei cittadini, evitando contatti fisici e spostamenti.
L’Agenzia ha quindi individuato in termini generali come possa svolgersi il procedimento di adesione “a distanza”. Si allega il testo della circolare per un approfondimento.
COSA ACCADE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE?
Per gli avvisi notificati prima del 9 marzo 2020 ed il cui termine di impugnazione era ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprendendo gli stessi a decorrere dal 16 aprile.
Per gli avvisi eventualmente notificati tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, l’inizio del decorso del termine per ricorrere è differito alla fine del periodo di sospensione.
Nell’ipotesi di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica anche la sospensione disciplinata dall’articolo 83 del decreto.
Di conseguenza, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente:
– sia la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente, di cui l d. lgs. n. 218 del 1997;
– sia la sospensione prevista dall’art. 83 del decreto.
UN ESEMPIO APPLICATIVO
Come chiarito dall’Agenzia, se l’avviso di accertamento, ad esempio, è stato notificato il 21 gennaio 2020 e l’istanza di accertamento con adesione è stata presentata il 20 febbraio 2020, il termine per la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione scade il 27 luglio 2020.
Ciò perché alla data del 20 febbraio sono trascorsi solo 30 giorni dei 60 previsti per la proposizione del ricorso e il 20 febbraio iniziano a decorrere i 90 giorni di sospensione previsti dalla Legge, cui vanno sommati i residui 30 giorni. Inoltre essendo intervenuta, dal 9 marzo al 15 aprile, la sospensione dei termini, alla data del 9 marzo risultano decorsi soltanto 17 giorni dei 90 e i rimanenti 73 giorni, unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso, iniziano a decorrere dal 16 aprile, per cui il termine finale per la sottoscrizione dell'accertamento con adesione scade il 27 luglio.
IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE "A DISTANZA"
E’ interessante sottolineare che nella circolare in commento, l’Agenzia dell’Entrate ha evidenziato che laddove ci sia comunque un interesse a svolgere il procedimento di accertamento con adesione, è possibile, proprio in virtù della «collaborazione e buona fede» tra fisco e contribuente, dar seguito al procedimento con procedure di gestione del procedimento di adesione in questo periodo emergenziale, che tutelino prioritariamente la salute dei dipendenti e dei cittadini, evitando contatti fisici e spostamenti.
L’Agenzia ha quindi individuato in termini generali come possa svolgersi il procedimento di adesione “a distanza”. Si allega il testo della circolare per un approfondimento.