mar112020

I TERMINI D’IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI NON VANNO IN QUARANTENA.

I procedimenti, pendenti presso tutti gli uffici giudiziari italiani, e i termini a loro collegati verranno sospesi nel periodo dal 9 al 22 marzo. In concreto le udienze fissate in detto intervallo di tempo saranno rinviate d’ufficio. Ciò si applica ove possibile anche al procedimento tributario.
Queste sono le nuove disposizioni del DPCM 11 del 8 marzo 2020.
Si fa presente che la Commissione regionale del Veneto aveva già adottato tale misura, prevedendo la sospensione fino al 28 marzo delle udienze in tutte le commissioni tributarie provinciali, con eccezione di quei procedimenti ritenuti urgenti.
È da precisare, infatti, che i singoli tribunali avevano introdotto, in via precauzionale, delle disposizioni organizzative per limitare il contagio del virus fin da fine febbraio ma mancava un coordinamento sul piano nazionale, che ha causato numerose incertezze e disagi per i cittadini e chi lavora nel settore della giustizia.
Sebbene con il decreto si sono armonizzate le procedure da seguire nelle Corti di tutto il territorio nazionale, vi sono delle zone d’ombra rese ancora più incerte dal silenzio del governo.
In materia tributaria, numerosi dubbi si sono sollevati in merito ai termini d’impugnazioni degli atti tributari per i quali non si è dato avvio al procedimento e la cui opposizione è il primo passo per aprire una vertenza con il fisco.
L’art 2 del decreto 11 sancisce: “A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.
Seguendo l’interpretazione letterale, l’interruzione dei termini ha ad oggetto esclusivamente quelli collegati ai procedimenti sospesi. Di conseguenza, il contribuente destinatario di un avviso di accertamento (o altro atto tributario) con termine d’impugnazione in scadenza nel periodo compreso fra il 9 e il 22 marzo, deve attivarsi, entro il giorno stabilito, per poter opporsi all’atto prima che tale possibilità gli venga preclusa. In altre parole per l’impugnazione degli atti tributari non c’è sospensione.
Tale soluzione appare in contrasto con la ratio del decreto, il cui scopo è limitare l’attività giudiziaria e i contatti sociali che da essa scaturiscono. La mancata sospensione all’opposizione degli atti è ancor più irragionevole se si considera l’ultimo decreto titolato “resto a casa”, nomen omen. Il nome già presagisce l’introduzione di nuove e più stringenti restrizioni per tutta la popolazione, al fine di limitare allo stretto necessario i contatti sociali: l’Italia diventa zona rossa.
Per il contribuente impugnare l’atto tributario, in queste condizioni d’emergenza, risulta particolarmente ostico. Non tanto nei rapporti col proprio legale o commercialista, seppur non semplici in questa situazione, ma soprattutto per riuscire a contattare e relazionarsi con il Fisco.
In conclusione non resta che prendere atto del silenzio del legislatore, sperando si esprima rapidamente nel merito di questa spinosa questione, consigliando al contribuente di essere prudente: verificare il termine di impugnazione e se esso scade tra il 9 e il 22 marzo di attivarsi per opporsi, perché il termine non va in quarantena.

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