set122019

Accessi, ispezioni, verifiche: illegittimo l’atto emanato entro 60 giorni dal termine del controllo. (Cassazione 22644/2019)

Nel caso di accessi, ispezioni o verifiche l’atto emanato prima della scadenza dei 60 giorni dal termine del controllo è sempre illegittimo anche se il contribuente non ha indicato le ragioni che non ha potuto far valere per l’assenza di contraddittorio (cosiddetta prova di resistenza). Ciò in quanto si tratta di una norma che prevede espressamente la sanzione della nullità dell’atto. A precisarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza 22644 depositata ieri.
La Corte ha applicato i principi cardine del diritto comunitario regolanti il diritto fondamentale al contraddittorio endoprocedimentale – il principio di equivalenza e il principio di effettività – per stabilire che “nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, è già stata operata dal legislatore una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio, attraverso la comminatoria espressa di nullità dell’atto impositivo nel caso di mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni per consentire al contribuente l’interlocuzione con l’Amministrazione finanziaria, a far data dalla conclusione delle operazioni di controllo”.
Come sottolineato dalla Cassazione, tale disciplina nazionale, già a monte, ingloba la prova di resistenza nel pieno rispetto della giurisprudenza della CGUE (Kamino, cit. §80; Sopropè, cit. §37).
Sul punto, “ai fini delle imposte armonizzate, la prova di resistenza non si deve applicare nelle tre ipotesi in cui nei confronti del contribuente sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, dovendosi applicare solo nel caso di verifiche a tavolino.”
Ne consegue che anche per i tributi armonizzati – come ad esempio l’IVA – scatta la prova di resistenza, ai fini della verifica del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, solo nel caso di mancata previsione da parte della normativa interna della sanzione della nullità, invece prevista dall’art. 12, comma 7 della l. 212 del 2000.
Si allega la sopracitata sentenza.

Accessi, ispezioni, verifiche: illegittimo l’atto emanato entro 60 giorni dal termine del controllo. (Cassazione 22644/2019)

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